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Come ben noto, il Decreto Legge n. 25/2017 ha abrogato gli articoli da 48 a 50 del D.lgs. n. 81/2015, recanti le disposizioni in materia di lavoro accessorio; in seguito a un periodo di vuoto normativo è stata ora pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale, la L. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017; all’interno del quale, con l’art. 54bis, si disciplinano due strumenti che hanno lo scopo di sostituire i “vecchi voucher”.

 COSA CAMBIA?

Chi ha acquistato i voucher entro il 17/03/2017, il giorno ultimo per l’acquisto degli stessi, potrà continuare ad utilizzarli, con le stesse modalità sancite dal D.lgs. n. 81/2015, fino al 31/12/2017.

In caso contrario, è oggi possibile utilizzare i due nuovi strumenti introdotti, nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionale, dalla norma: il “Libretto Famiglia” e il “Contratto di Prestazione Occasionale” (Prest.O).

La prestazione di lavoro occasionale: cos’è e come funziona?

È un contratto mediante il quale l’utilizzatore, da ora datore di lavoro, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, da uno o più utilizzatori, d’ora in poi lavoratore, entro i seguenti limiti economici:

  1. Compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000€, per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro (art. 54bis, c.1, lett. a);
  2. Compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000€, per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori (art. 54bis, c. 1, lett. a);
  3. Compensi non superiori a 2.500€, per prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo datore di lavoro (art. 54bis, c. 1, lett. a).

N.B.=  La prestazione non può eccedere il limite di durata assoluto di 280 ore per anno civile (01/0131/12).

I compensi percepiti dal lavoratore:

  • sono esenti da IRPEF;
  • non incidono sullo stato di disoccupazione (nel limite di 3.000€ netti per anno civile);
  • sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
  • sono computati in misura al 75% i compensi per prestazioni rese da soggetti titolari di pensione, disoccupati, giovani con meno di 25 anni ed iscritti ad un ciclo di studi e percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

 Possono essere stipulati:

  1. Libretto Famiglia: da persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare le seguenti prestazioni: lavori domestici, di giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare a bambini e anziani ammalati o con disabilità, insegnamento privato supplementare;
  2. Contratto di Prestazione Occasionale: da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, amministrazioni pubbliche e imprese del settore agricolo;

ECCEZIONI: non possono stipulare il contratto di prestazione occasionale i soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa; i datori di lavoro che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; le imprese dell’edilizia e settori affini, da ultimo nell’ambito di appalti di opere e  di servizi.

N.B.= il lavoratore ha comunque diritto:

  • Al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali;
  • All’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata;
  • All’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Valore Compenso:

La misura minima oraria del compenso è fissata dalle parti, purché:

  • Non sia inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in 9,00€ per ogni ora di prestazione lavorativa;
  • E l’importo del compenso giornaliero non sia inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative (pari a 36€), anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

La misura del compenso delle ore successive (alle prime 4) è liberamente fissata dalle parti, sempre nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopracitata (pari a 9€).

ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:

–     Contributi Ivs alla gestione separata INPS, pari al 33% (2,97€ orari);

–     Premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5% (0,32€ orari).

Sui versamenti complessivi effettuati dal datore di lavoro sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0%.

Registrazioneà i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS (oppure avvalendosi dei servizi contact center) che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei lavoratori attraverso un sistema di pagamento economico.

Gestione dei pagamentià il datore di lavoro deve preventivamente effettuare un versa-mento tramite F24, oppure tramite pagamenti elettronici con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, al fine di finanziare l’erogazione del compenso al lavoratore e i relativi oneri.

Comunicazione:

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS una dichiarazione contenente:

  • I dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • Il luogo di svolgimento della prestazione;
  • L’oggetto della prestazione;
  • La data e l’ora di inizio e termine della prestazione;
  • Il compenso pattuito per la prestazione.

Il lavoratore riceve in seguito contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica, anche in caso di revoca.

N.B.=   nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare attraverso la piattaforma informatica INPS la REVOCA della dichiarazione trasmessa all’INPS entro le ore 24 del 3° giorno successivo al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Accredito compensià è direttamente l’INPS che provvede al pagamento del compenso al lavoratore il giorno 15 del mese successivo; provvede, altresì, all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del lavoratore e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.

N.B.=   il lavoratore al momento della registrazione dovrà fare molta attenzione a rendere noto all’Inps la propria posizione riguarda al suo status di: disoccupato, pensionato, giovane con meno di 25 anni ed iscritto ad un ciclo di studi o infine di percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Inoltre deve comunicare le proprie coordinate bancarie, in assenza di esse, il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario domiciliato, da riscuotere presso gli uffici delle Poste con spese a carico del lavoratore (pari a € 2,60).

SANZIONI

Se il datore di lavoro supera il limite di importo di 2.500€ (a favore del medesimo lavoratore) o il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500€ a 2.500€ per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

il nuovo contratto di prestazione occasionale