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CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA’

(Manovra Correttiva 2017 – D.L. 50/2017 art. 57-bis modificato da D.L. 148/2017).

 

Il tanto atteso D.L. 148 del 16 ottobre 2017 ha apportato alcune modifiche ma non chiarito del tutto, quanto introdotto dall’art. 57-bis della c.d. “manovra correttiva 2017” in materia di agevolazioni a imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste l’agevolazione.

 
CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE?
I destinatari della norma sono:
Le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica adottata);
 I lavoratori autonomi (ivi incluse le professioni regolamentate).

 
ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Viene riconosciuto un credito d’imposta qualora l’investimento pubblicitario superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. In particolare il bonus spettante risulta pari al:
 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati da imprese e lavoratori autonomi;
 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

 
QUALI SONO LE SPESE PUBBLICITARIE AGEVOLABILI?
L’agevolazione si applica agli investimenti in campagne pubblicitarie sostenute attraverso i tradizionali mezzi di informazione quali:
 Emittenti televisive;
 Emittenti radiofoniche locali analogiche o digitali;
 Stampa quotidiana o periodica anche on-line.

 
DECORRENZA
Possono godere del bonus gli investimenti effettuati a partire dal 24 giugno 2017.
Solo per il 2017, per il calcolo del “valore incrementale” almeno dell’1%, andranno confrontati gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 con quelli effettuati nell’anno precedente nello stesso periodo di riferimento, pertanto tra il 24 giugno ed il 31 dicembre 2016. Per gli anni a seguire verranno messe a confronto le intere annualità.

COME SI CALCOLA IL BONUS?
Il credito d’imposta si calcola applicando, sul valore incrementale degli investimenti effettuati, l’aliquota del 75%, elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
L’importo del credito d’imposta così determinato andrà inserito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello di pagamento F24.

 
ATTENZIONE! L’agevolazione in esame non ha natura automatica, in quanto per la concessione del credito di imposta è necessario presentare preventivamente una specifica istanza diretta al dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri…al momento però, mancano istruzioni in merito.