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Circolare di aggiornamento n. 01 del 09 gennaio 2018

SACCHETTI E BORSE DI PLASTICA – OBBLIGO DI ADDEBITARE IL COSTO AL CLIENTE

(rif. normativi: Art. 9-bis D.L. n. 91/2017 – Direttiva Comunitaria n. 720/2015)

Al fine di dare attuazione alla Direttiva Comunitaria n. 720 del 2015, a decorrere dall’01.01.2018  ai commercianti di qualsiasi genere di merce/prodotto è fatto divieto:

  • di “omaggiare” le borse/ sacchetti/shopper di plastica ai propri clienti quali contenitori di alimenti sfusi/ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.) e/o per il trasporto della merce acquistata (di qualsiasi natura e tipo, anche non alimentare);
  • di commercializzare borse/sacchetti/shopper di plastica non biodegradabile o compostabili.

 Inoltre è introdotto l’obbligo per il commerciante:

  • di indicare nello scontrino fiscale o fattura di vendita il corrispettivo richiesto per la vendita della borsa/sacchetto/shopper, assoggettandolo ad Iva;
  • di commercializzare solamente borse/sacchetti/shopper in plastica biodegradabile o compostabili.

 Importante!!

  • l’obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliamminide o in materiali diversi da polimeri, il cui commercio continua ad essere “libero”;
  • l’obbligo in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti alimentari freschi “da pesare” ma in generale tutti gli esercizi commerciali che utilizzano borse/sacchetti/shopper in plastica.

TRATTAMENTO IVA APPLICABILE

Per tali borse/sacchetti/shopper è quindi obbligatoriamente richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03).

La cessione delle borse/sacchetti/shopper in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA (aliquota del 22%).

A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante, ossia il fatto che l’IVA a debito sia determinata tramite la c.d “ventilazione” ovvero il c.d. “scorporo”.

  • Soggetti che applicano la ventilazione(macellerie, gastronomie…)

Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. ventilazione” di cui all’art. 24, comma 3, DPR n. 633/72 l’ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” del periodo di riferimento.

  • Soggetti che utilizzano lo scorporo

Per i soggetti che non applicano la c.d. “ventilazione”, l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22%.

Importante!!

Si rende necessario l’intervento del tecnico per adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa/sacchetto/shopper deve essere evidenziato distintamente sullo scontrino.

REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la

sanzione da € 2.500,00 a € 25.000,00!!

incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

 

festini fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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