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Circolare di aggiornamento n. 08 del 09 febbraio  2018

LE NOVITA’ INTRASTAT 2018

(rif. normativi: provvedimento A.d.E. n. 194409 del 25.09.2017)

Così come stabilito dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2010, sono obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat:

  • i soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni con soggetti passivi IVA stabiliti in altro Paese della UE;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2010, i soggetti passivi IVA che effettuano o acquistano prestazioni di servizi cd. “generiche” (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 ) verso o da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE.

 Con il Provvedimento 25 settembre 2017 n. 194409, adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat, sono stati “alleggeriti” gli obblighi comunicativi degli elenchi Intrastat mediante la razionalizzazione dei flussi informativi. Le novità apportate dal Provvedimento citato (di cui alla tabella sotto riportata) tornano applicabili con riferimento agli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

I diversi modelli di elenchi Intrastat

INTRA-1

Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE e più nel dettaglio:

  • cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter  del D.P.R. n. 633/1972  (cd. generiche) a meno che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA.

INTRA-2 

Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni acquisite da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE e più nel dettaglio:

  • acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
  • prestazioni di servizi ricevute di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972  (cd. generiche) a meno che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA in Italia.

LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018

Dalla scadenza del 25 febbraio troveranno applicazione le semplificazioni delineate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane 25.09.2017, n. 194409. Abolizione degli Intra acquisti per i trimestrali a soglie allargate e qualche semplificazione anche per cessioni e servizi.

  1. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)

Gli elenchi mensili Intrastat acquisti di beni (di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993) rimangono obbligatori, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 200.000; Per gli altri contribuenti l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat viene meno in considerazione del fatto che tale comunicazione viene assolta mediante la comunicazione trimestrale dei dati fattura. Inoltre, da tale comunicazione vengono anche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate i dati statistici di interesse dell’Istat.

  • Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)

Gli elenchi mensili Intrastat dei servizi a livello comunitario (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) ricevuti rimangono in vita, ai soli fini statistici, sempre che l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 100.000; qualora tali limiti non siano raggiunti, il modello INTRA 2quater non deve essere presentato e l’informazione statistica è acquisita dall’Agenzia delle Entrate con le comunicazioni dei dati fattura.

  • Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis)

Nessuna novità, il provvedimento non modifica l’assetto preesistente

  • Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Modello INTRA 1quater)

Nessuna novità, il provvedimento non modifica l’assetto preesistente

Come sopra specificato:

Intra acquisti (sia beni che servizi) quindi rimangono solo ai fini statistici (modelli e dati da compilare rimangono comunque i soliti) da presentarsi mensilmente entro il 25 del mese successivo da parte di chi ha effettuato:

– acquisti intracomunitari di beni raggiungendo o superando, per questi acquisti, in uno dei 4 trimestri (mobili) precedenti (ne basta uno) la soglia di € 200.000 trimestrali (sez. 1);

– acquisti di servizi (nei medesimi trimestri) con riguardo alla soglia più contenuta di € 100.000 (sez. 3).

Ma la novità più rilevante riguarda il nuovo criterio dell’indipendenza delle categorie. Nel provvedimento viene infatti precisato che “il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso”, si legge, “in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni“.

Esempio: un contribuente che in un trimestre (uno qualsiasi dei 4 precedenti) abbia acquistato beni per 300.000 euro e sevizi per 10.000 euro, debba presentare gli elenchi solo per i beni.

Intra vendite (sia beni che servizi) Intra 1. Rimane la validità sia fiscale che statistica e non è prevista alcuna abolizione (rimane cioè sia la periodicità trimestrale che quella mensile). Per le cessioni di beni e di servizi, “la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263)”. Tale disposizione invoca l’obbligo mensile al superamento della soglia di € 50.000 (in uno dei 4 trimestri precedenti) per le cessioni oppure, indifferentemente, per i servizi. Seguendo tale impostazione, invariata rimane anche la regola dell’upgrade alla periodicità mensile, fin da subito, quando il soggetto trimestrale supera la soglia (una delle due, a nulla rilevando quale).

Jacopo Baldarelli

j.baldarelli@eusebiassociati.it

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