Scarica ora il file PDF

Circolare di approfondimento n. 13 del 11 aprile 2018

 

 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI DI PROVENIENZA INTRACOMUNITARIA

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

(Decreto Interdirigenziale Min. Infrastrutture e Trasporti 26.03.2018)

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto Interdirigenziale del 26 marzo 2018, ha recepito una direttiva comunitaria che obbliga gli Stati membri ad adottare procedure atte a contrastare e prevenire i fenomeni di elusione ed evasione dell’IVA negli scambi di autoveicoli nuovi.

BENI INTERESSATI

Sono oggetto dei nuovi obblighi di comunicazione gli scambi commerciali di:

  • Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
  • “nuovi” secondo le regole comunitarie pertanto con meno di 6.000 Km. di percorrenza e 6 mesi dalla prima immatricolazione.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dai nuovi obblighi di comunicazione esclusivamente:

  • Gli importatori “ufficiali” (casa produttrice o concessionaria della casa produttrice estera) in quanto i mezzi nuovi sono dotati di particolari “codici antifalsificazione”.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono interessati dai nuovi obblighi di comunicazione:

  1. i soggetti privati;
  2. i soggetti che operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

PROCEDURA PER L’ACQUISTO/VENDITA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI DI PROVENIENZA U.E.

  1. i SOGGETTI PRIVATI (che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni) che effettuano acquisti di veicoli nuovi e usati di provenienza U.E., devono:
  • comunicare al Dipartimento per i Trasporti i dati riepilogativi degli acquisti stessi;
  • assolvere l’obbligo di versamento dell’IVA mediante modello “F24-elementi identificativi” solo nel caso di acquisti “nuovi”.
  1. i SOGGETTI OPERANTI NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI che effettuano acquisti di autoveicoli di provenienza U.E. attraverso canali di importazione non ufficiali (casa madre) devono:
  • comunicare al Dipartimento per i Trasporti, i dati riepilogativi dell’operazione;
  • assolvere all’obbligo di versamento dell’IVA relativa alla prima cessione in Italia mediante modello “F24-elementi identificativi”.

Vendita a soggetti comunitari di autoveicoli non immatricolati in Italia: le suddette comunicazioni al Dipartimento per i Trasporti vanno presentate anche nei casi di vendita a soggetti comunitari di autoveicoli  non immatricolati in Italia.

Assolti gli adempimenti di comunicazione di cui sopra, agli autoveicoli, motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato:

  • un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della Motorizzazione Civile – previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti.

CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE AL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI

  1. La comunicazione relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario deve contenere:
  2. per i SOGGETTI PRIVATI (che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni)
  3. il codice fiscale, il nome e cognome del soggetto privato intestatario del documento d’acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
  4. il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d’imposta intracomunitario, o i dati anagrafici del fornitore privato comunitario desunti dalla copia di un suo documento d’identità;
  5. il numero di telaio dell’autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto, con indicazione se si tratta di veicolo nuovo od usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione emesse nel paese U.E. di provenienza del mezzo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvvenuta radiazione per “esportazione”;
  6. la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione;
  7. il codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.

 

  1. per i SOGGETTI OPERANTI NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI
  2. il codice fiscale e la denominazione del cessionario (acquirente) residente in Italia tenuto alla comunicazione;
  3. il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, o i dati anagrafici del fornitore privato desunti dalla copia di un suo documento d’identità;
  4. il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato (la norma però parla solo di mezzi “nuovi”…dovrebbe trattarsi di una “svista” del legislatore italiano), nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel paese comunitario di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per “esportazione”;
  5. la data e il prezzo di acquisto del mezzo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.

 

  1. La comunicazione relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio non immatricolati in Italia  oggetto della vendita intracomunitaria  da parte sia di soggetti operanti nell’esercizio di impresa, arte e professione che di soggetti privati, deve contenere:
  2. il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
  3. il numero di telaio e il codice di immatricolazione o il numero di omologazione del veicolo con l’indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
  4. la data e il prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
  5. la data della cessione;
  6. il numero della fattura di vendita, per i soli soggetti operanti nell’esercizio d’impresa, arte e professione;
  7. i dati identificativi dell’acquirente comunitario.

MODALITA’ E TERMINE DI INVIO PER LA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni da inviare al Dipartimento per i  Trasporti possono essere effettuate:

  1. per i SOGGETTI OPERANTI NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA, ARTE E PROFESSIONE:
  2. tramite collegamento telematico diretto al Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della Direzione Generale per la Motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione Generale per la Motorizzazione;
  3.             presso un ufficio della Motorizzazione Civile;
  4. avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista.

 

  1. per i SOGGETTI PRIVATI:
  2. presso un ufficio della Motorizzazione Civile;
  3. avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista.

La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati:

  1. la data di ricezione della comunicazione;
  2. il protocollo attribuito alla comunicazione;
  3. il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.

Il termine per l’invio della comunicazione è stabilito in 15 giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti comunitari degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO

L’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi avviene previa verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i Trasporti che:

  1. risultino tutti i dati riepilogativi richiesti (vedi sopra);
  2. risultino trasmesse in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, le informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi IVA con apposito modello “F24-elementi identificativi”;
  3. non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all’introduzione sul territorio nazionale del mezzo.

L’esito negativo della verifica non consente di procedere all’immatricolazione.

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

il Decreto Interdirigenziale del 26 marzo 2018 entra in vigore dal 05 aprile 2018!

                                         Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

Scarica ora il file PDF