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NOVITA’ DAL 01/04/2019

Con decorrenza  1° aprile 2019, le domande per gli assegni per il nucleo familiare da parte dei dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo non devono più essere presentate al datore di lavoro, ma dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:
  • WEB, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal portale dell’INPS, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO
  • le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misurain riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti;
  • invece, le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso  dal  1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti a tale periodo , non devono essere ritrasmesse con la nuova procedura.
Domande dal 1° Aprile

Gli importi giornalieri e mensili che l’INPS calcolerà saranno importi “teorici”. Infatti, sarà sempre il datore di lavoro a calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. In ogni caso, la somma corrispondente non potrà eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Domande fino al 31 Marzo

Rimane in vigore la precedente disciplina, quindi la presentazione dovrà avvenire in modalità cartacea al datore di lavoro il quale dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base dei modello “ANF/DIP” ed  effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia  relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data, non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

 

                                                                                                                                             Rag. Elisabetta Corsaletti

                                                                                                                                                Consulente del Lavoro

 

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