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La marca da bollo è un tributo alternativo all’Iva e va applicata esclusivamente per le fatture sia cartacee che elettroniche emesse senza l’addebito dell’Iva e qualora l’importo sia superiore ad € 77,47. Per le fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata, invece se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47. La marca da bollo dovuta su tali fatture è pari a € 2,00.

IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA’ IMPOSTA DI BOLLO/IVA

Per il principio di alternatività sono sempre:

ESENTI DALLA MARCA DA BOLLO:

  • Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
  • Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
  • Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

SOGGETTE ALLA MARCA DA BOLLO se di importo superiore a € 77,47:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
  • Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:

AMBITO IVA OPERAZIONI FATTISPECIE NORMATIVA IVA DPR 633/1972 > € 77,47
         
  Imponibili Reverse charge Art. 74 comma 7 e 8 esente da bollo
    Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) esente da bollo
Operazioni nel campo IVA     Art. 74 comma 1 esente da bollo
  Esenti   Art. 10 marca da bollo
    Esportazioni Art. 8 lett. a) e b) esente da bollo
    Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993 esente da bollo
         
  Non imponibili Ser. Internaz. Art. 9 esente da bollo
    Esportatori abit. Art. 8 lett. c) marca da bollo
    Esportazioni ass. Art. 8-bis marca da bollo
         
  Escluse   Art. 15 marca da bollo
         
Operazioni fuori campo IVA     Art. 2, 3, 4, 5 marca da bollo
  Reg. minimi DL 98/2011 marca da bollo
    Reg. forfettario Legge stabilità 2016 e seguenti marca da bollo

 

CALENDARIO DEI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO 2019

Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica, cambiano le modalità di applicazione e pagamento dell’imposta di bollo: non potendo più essere applicata “fisicamente” sulla fattura, il Ministero dell’Economia e Finanze M.E.F. ha previsto l’ennesimo nuovo adempimento a carico del contribuente:

il versamento dell’imposta di bollo “virtuale” relativa alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre, dovrà essere effettuato entro il termine del giorno 20 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, pertanto il calendario per le imposte di bollo applicate virtualmente sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 2019 sarà il seguente:

I° trimestre versamento entro 23 aprile

II° trimestre versamento entro 22 luglio

III° trimestre versamento entro 21 ottobre

IV° trimestre versamento entro 20 gennaio 2020

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Per “agevolare” (ma sarà vero?) l’adempimento da parte del contribuente, il D.M. 28 dicembre 2018 del M.E.F. (modificativo del D.M. 17 giugno 2014), ha previsto – al termine di ogni trimestreche sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo S.d.I. (Sistema di Interscambio).

In pratica L’Agenzia delle Entrate:

  • metterà a disposizione sul proprio sito web, all’interno dell’area riservata del contribuente, un servizio che consentirà, agli interessati, di pagare l’imposta di bollo con addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
  • in alternativa sarà possibile utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
  • l’importo da versare a titolo di imposta di bollo sarà pari alla sommatoria di tutti i bolli sulle fatture emesse “segnalati” all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione dell’apposito campo del tracciato XML.

 

Fabrizio Festini

 f.festini@eusebiassociati.it

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