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Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti, agenti di commercio e piccoli imprenditori.

Nel corso degli ultimi anni, difatti, la Cassazione ha previsto per costoro la possibilità di non essere assoggettati all’imposta, in sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente:

“malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap”.

La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende, chiaramente, dalla lettura della ratio dell’imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del “business che a sua volta deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali, sostanzialmente quindi: colpire l’ “esercizio di una attività autonomamente organizzata”.

La Cassazione ha poi esteso, oltre i professionisti, la possibilità di esonero;

sono difatti, potenzialmente esclusi dall’assoggettamento ad Irap anche:

  • gli agenti di commercio e promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);
  • i broker assicurativi (Cassazione, sentenza n.10851/11);
  • le piccole imprese (Cassazione, sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10).

Le sentenze citate sono solo alcune di quelle, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento.

L’esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell’attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma DOVRA’ restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli riportati:

 

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