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CESSIONI INTRACOMUNITARIE

OBBLIGATORIA LA PROVA DEL TRASPORTO FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE

(direttiva comunitaria n. 2018/1910 – Regolamento UE  n. 2018/1912 del 04/12/2018)

 

Sono entrate in vigore il primo gennaio 2020, nel più totale “silenzio normativo” dell’Italia, le nuove regole comunitarie sull’Iva intracomunitaria. L’aspetto principale della Direttiva n. 2018/1910 e del Regolamento n. 2018/1912 datate entrambe 04.12.2018, riguarda l’obbligo di documentare l’effettivo trasporto al di fuori dei confini nazionali, dei beni ceduti nei paesi della Comunità Europea, al fine della corretta applicazione dell’esenzione IVA, oltre all’inclusione nel registro VIES, degli operatori commerciali.

Il fatto che l’Italia non abbia, ad oggi, recepito la suddetta Direttiva, rende incerto il quadro giuridico: le disposizioni in questione comunque, possono ritenersi applicabili a far data dal primo gennaio 2020.

OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/1910

 Scopo del “rafforzamento” della Direttiva IVA n. 2006/112/CE è quello di contrastare le frodi IVA negli scambi intracomunitari.

ESENZIONE IVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

La direttiva n. 2018/1910 ha integrato l’art. 138 della direttiva IVA n. 2006/112/CE, introducendo le seguenti nuove condizioni per l’esenzione della cessione intracomunitaria:

  1. che il soggetto passivo cessionario sia identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e abbia comunicato tale numero al cedente;
  2. diventa elemento “sostanziale” e non meramente “formale” l’inserimento del numero di identificazione IVA dell’acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES);
  3. che il cedente rispetti l’obbligo di indicare le informazioni della cessione nell’elenco riepilogativo, il cosiddetto modello Intrastat;
  4. prova documentale dell’effettivo trasporto dei beni da un paese all’altro (entrambi comunitari).

PROVA DEL TRASPORTO DEI BENI

Unica vera novità del Decreto 2018/1910, la prova del trasporto deve essere documentata:

  • da una dichiarazione scritta rilasciata dal venditore o dall’acquirente (a seconda del soggetto che abbia effettuato/commissionato il trasporto), attestante che i beni sono stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione, supportata da almeno due elementi documentali – tra loro non contraddittori e provenienti da altri soggetti indipendenti.

Più precisamente, occorrono, in alternativa:

  • lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere, che confermino il trasporto o la spedizione;

 oppure:

  • polizza assicurativa della spedizione o del trasporto, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto, documenti ufficiali che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, ricevuta rilasciata dal depositario dei beni nello Stato membro di destinazione, che confermino il trasporto o la spedizione.

 

Importante! La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

 

Festini Fabrizio

    f.festini@eusebiassociati.it

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