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EMERGENZA SANITARIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE MARCHE

AVVIO DI DETERMINATE ATTIVITA’

(Decreto Regione Marche n. 99 del 16/04/2020)

La vocazione turistica della Regione Marche comporta la necessità di approntare da subito l’avvio di attività che, nel quadro normativo vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di distaccamento sociale, garantiscono la ripresa della operatività del tessuto produttivo di settori che altrimenti, sarebbero inattivi per tutta l’annualità 2020: questa in sintesi, la motivazione che ha portato la Giunta regionale ad approvare il presente Decreto n. 99, la cui sostanza viene di seguito sintetizzata.

ATTIVITA’ AMMESSE

Sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto della provincia di appartenenza, con le modalità già viste nella precedente circolare n. 37 del 15.04.2020:

  • Le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. Svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
  2. L’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei.
  • Le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2 comma 12 del D.P.C.M. del 10.04.2020, come di seguito indicate:
  1. Attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001;
  2. Opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA di cui all’art. 6bis del D.P.R. 380/2001.
  • Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
  • È consentita la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitanti dall’azione del mare.
  • Sono consentite anche la manutenzione del verde pubblico e privato, la cura e manutenzione di parchi e giardini per:
  1. Edifici pubblici e privati;
  2. Terreni comunali;
  3. Aree verdi per vie di comunicazione;
  4. Edifici industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi, campi da calcio, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti;
  5. Altri casi minori di cui si rimanda al testo del Decreto…
  • Le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali da diporto già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono consentite previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente.

Ovviamente tutte le suddette attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attuative in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica (rispetto delle misure igienico-sanitarie per la prevenzione e la diffusione del virus Covid-19).

 

   Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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