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EMERGENZA SANITARIA

LE ATTIVITA’ CHE POTRANNO RIAPRIRE DAL 4 MAGGIO

(d.p.c.m. del 26 aprile 2020)

Con il D.P.C.M. del 26 aprile, anticipato con diretta televisiva dal Premier Conte, si ridefiniscono le modalità di spostamento nel territorio e vengono modificati gli elenchi Ateco relativi alle attività che, dal prossimo 4 maggio, potranno continuare o riprendere l’attività, a condizione che rispettino appieno le indicazioni riportate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi circolare n. 43 del 27 aprile). Di seguito un sunto del corposo Decreto.

DECORRENZA

Le presenti disposizioni decorrono dal 04 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

 SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Novità!: la Regione Marche ha consentito, con propria delibera, di anticipare al 27 aprile la possibilità di effettuare la vendita con asporto, vedi circolare n. 42 del 26.04.2020.

IMPORTANTE!

gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

COMUNICAZIONE AL PREFETTO: Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

IMPORTANTE!

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6.

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IMPORTANTE!

Per le misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione di cui all’Allegato 6 si prega di contattare il proprio professionista di riferimento in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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