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AUTO AZIENDALI: NUOVE REGOLE DAL 01/07/2020

– Ultimi giorni per evitare gli incrementi dei fringe benefit –

  • Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalla legge di Bilancio 2020.

In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

  • con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nelle versioni in vigore fino al 31.12.2019);
  • con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Base di calcolo: percorrenza convenzionale 15.000 km/anno tariffe ACI

Veicoli Contratti fino al 30/06/2020 Contratti dal 01/07/2020
Emissioni Co2 fino a 60g/km 30% 25%
Emissioni Co2 > 60g/km ma < 160g/km 30% 30%
Emissioni Co2 >160g/km ma < 190g/km 30% 40% (50% dal 2021)
Emissioni Co2 > 190g/km 30% 50% (60% dal 2021)

 

  • Per continuare ad applicare le vecchie regole restano dunque ancora pochi giorni di tempo. La legge di Bilancio 2020 ha infatti previsto che resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dal TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sulla base di contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Nessuna modifica viene invece apportata al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno infatti ancora deducibili nel limite del 70%.

Le tabelle ACI da utilizzare nel 2020 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019). Adeguandosi alle nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020, l’ACI ha sdoppiato le tabelle in due parti:

  • la prima parte riporta i valori per il fringe benefit validi fino al 30 giugno 2020;
  • nella seconda parte sono riportati i valori del fringe benefit validi dal 1° luglio 2020 in poi.

Esempio di calcolo nell’ipotesi di concessione prima o dopo il 01.07.2020

Ipotizziamo che l’autovettura in questione abbia:

  • emissioni di Co2 pari a 175 g/km;
  • un costo chilometrico, da tariffe ACI 2020, di 0,7552 euro al chilometro.

Le ipotesi che si possono formulare sono essenzialmente due:

  1. concessione in uso entro il 30 giugno 2020;
  2. concessione in uso dal 1° luglio 2020.

Evitando il ragguaglio su base annuale – comunque necessario nella pratica – si avranno le seguenti differenze nella determinazione del fringe benefit di tale autovettura:

  • contratto entro il 30 giugno: fringe benefit = (15.000 x 0,7552) x 30% = 398,40 euro;
  • contratto dopo il 1° luglio: fringe benefit = (15.000 x 0,7552) x 40% = 531,02 euro.

La differenza su base annuale del fringe benefit risulta pari a 1.136,2 euro.

Come anticipato in premessa, l’unico modo per evitare questo incremento nel fringe benefit è rappresentato dalla concessione in uso dell’autovettura al dipendente tramite un contratto da stipularsi entro il prossimo 30 giugno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

 

 

                                   I Consulenti del lavoro:  Andrea Uguccioni, Elisabetta Corsaletti, Annalisa Olivieri           

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