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DOMANDA PER L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 2020/2021

Dal 1° aprile 2019 le domande per l’Anf possono essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica a cura del lavoratore, anche tramite i patronati.

Dato l’approssimarsi del termine dell’annualità 2019/2020, i lavoratori dovranno provvedere tempestivamente all’inoltro all’Inps della nuova domanda per il periodo da luglio 2020 a giugno 2021, così da evitare periodi di scopertura dell’erogazione della prestazione, anche considerando i tempi di lavorazione dell’Inps.

Si fornisce il fac-simile del comunicato da affiggere in bacheca per informare i lavoratori.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Distinti saluti.

Andrea Uguccioni – a.uguccioni@eusebiassociati.it

 

Avviso: Scadenza domande per l’assegno al nucleo familiare

 

A decorrere dal 1° aprile 2019 la domanda di assegno per il nucleo familiare (Anf) dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio on line dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’Anf, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda Anf, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.

Anche l’eventuale domanda di autorizzazione Anf deve essere inoltrata attraverso la procedura telematica nei seguenti casi:

  • per richiedere l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, etc.);
  • possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);
  • applicazione dell’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).

Le domande presentate in via telematica saranno lavorate dall’Inps. Il lavoratore riceverà esclusivamente gli eventuali provvedimenti di rigetto e potrà visionare l’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del sito Inps.

Gli importi calcolati dall’Inps saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro, che provvederà al pagamento in busta paga. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore di lavoro potrà pagare solo quelli dei periodi durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. L’anno decorre dal mese di luglio e termina col mese di giugno dell’anno successivo, pertanto si invitano gli interessati a voler provvedere all’inoltro della nuova domanda con tempestività, così da evitare la sospensione del pagamento dell’Anf in attesa che l’Inps renda disponibili i nuovi importi al fine del loro inserimento in busta paga.

Con la circolare n. 60/2020 l’Inps ha reso noti i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

 

L’ufficio del personale è a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Distinti saluti.

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                                                                                           La Direzione _______________________

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