Il Decreto Legge n. 25/2017 ha abrogato gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015 recanti le disposizioni in materia di lavoro accessorio, o meglio conosciuto come “voucher”.
COSA CAMBIA?
- Chi ha acquistato i voucher entro il 17/03/2017, il giorno ultimo per l’acquisto degli stessi, potrà continuare ad utilizzarli, con le stesse modalità, fino al 31/12/2017.
- Coloro che, invece, non hanno fatto in tempo ad acquistare i voucher, lo strumento utilizzabile, più simile ai voucher, è il contratto di lavoro intermittente (o “lavoro a chiamata” o “job on call”).
LAVORO INTERMITTENTE: cos’è e come funziona?
È un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Può essere stipulato:
- per esigenze individuate dal CCNL;
- per attività rientranti tra quelle elencate nel Decreto Regio n. 2567 del 1923, come ad esempio: autisti, commessi, personale addetto agli stabilimenti di bagni, barbieri, parrucchieri da uomo e da donna, ecc.;
- con lavoratori di età inferiore a 25 anni (24 anni e 364 giorni) o con più di 55 anni;
- per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari, in caso di superamento il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
ECCEZIONI: Per i settori del Turismo, dei Pubblici Esercizi e dello Spettacolo i limiti di età e quantitativi (punto 3 e 4) non trovano applicazione.
N.B.= Nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo; salvo il caso in cui abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, al lavoratore, spetta un’indennità di disponibilità.
Comunicazione:
A pena di sanzione amministrativa, il contratto di lavoro intermittente necessita di una comunicazione; essa deve avvenire preventivamente all’inizio della prestazione mediante:
e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (intermittenti@pec.lavoro.gov.it);
il servizio informatico reso disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it;
l’App Lavoro Intermittente; oppure con un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore: tale modalità, tuttavia, è utilizzabile solamente in caso di prestazione da rendersi entro le 12 ore dalla comunicazione;
FAX indirizzato alla DTL competente ma solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici; in tal caso il datore o il suo consulente devono conservare, ai fini della prova, la comunicazione di malfunzionamento del sistema.
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