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Il Decreto Legge n. 25/2017 ha abrogato gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015 recanti le disposizioni in materia di lavoro accessorio, o meglio conosciuto come “voucher”.

COSA CAMBIA?

  • Chi ha acquistato i voucher entro il 17/03/2017, il giorno ultimo per l’acquisto degli stessi, potrà continuare ad utilizzarli, con le stesse modalità, fino al 31/12/2017.
  • Coloro che, invece, non hanno fatto in tempo ad acquistare i voucher,  lo strumento utilizzabile, più simile ai voucher, è il contratto di lavoro intermittente (o “lavoro a chiamata” o “job on call”).

LAVORO INTERMITTENTE: cos’è e come funziona?

È un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Può essere stipulato:

  1. per esigenze individuate dal CCNL;
  2. per attività rientranti tra quelle elencate nel Decreto Regio n. 2567 del 1923, come ad esempio: autisti, commessi, personale addetto agli stabilimenti di bagni, barbieri, parrucchieri da uomo e da donna, ecc.;
  3. con lavoratori di età inferiore a 25 anni (24 anni e 364 giorni) o con più di 55 anni;
  4. per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari, in caso di superamento il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

 

ECCEZIONI:      Per i settori del Turismo, dei Pubblici Esercizi e dello Spettacolo i limiti di età e quantitativi (punto 3 e 4) non trovano applicazione.

N.B.= Nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo; salvo il caso in cui abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, al lavoratore, spetta un’indennità di disponibilità.

Comunicazione:

A pena di sanzione amministrativa, il contratto di lavoro intermittente necessita di una comunicazione; essa deve avvenire preventivamente all’inizio della prestazione mediante:

e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (intermittenti@pec.lavoro.gov.it);

il servizio informatico reso disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it;

l’App Lavoro Intermittente; oppure con un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore: tale modalità, tuttavia, è utilizzabile solamente in caso di prestazione da rendersi entro le 12 ore dalla comunicazione;

FAX indirizzato alla DTL competente ma solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici; in tal caso il datore o il suo consulente devono conservare, ai fini della prova, la comunicazione di malfunzionamento del sistema.

N.B:

La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 400 a €2.400 per ogni lavoratore relativamente al quale è stata omessa la comunicazione.