Novità contabilità semplificata 2017
Dal 1^ gennaio 2017, per le imprese in regime di contabilità semplificata, è modificata la modalità di determinazione del reddito passando dal principio competenza a quello di cassa.
Abbiamo atteso sino ad oggi di darne comunicazione confidando che nel frattempo l’Amministrazione Finanziaria emanasse utili chiarimenti circa la pratica applicazione. Ma come al solito i chiarimenti sono stati “miseri” e quindi la nuova disposizione dovrà essere adottata con le poche informazioni disponibili.
La prima considerazione che ne deriva è che tale regime non rappresenta una facoltà per l’imprenditore ma bensì un obbligo. Ed è proprio l’obbligatorietà che ha suscitato le maggiori critiche da parte della categoria dei commercialisti. L’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), con un comunicato del 21/12/2016 ha evidenziato che il nuovo regime “costituisce l’ennesimo esempio di una misura che si intende far passare come favorevole alle imprese e rispondenti alle loro esigenze, sapendo benissimo che ciò non è affatto vero (…) Molti imprenditori o lavoratori autonomi, infatti, non avranno alcun beneficio da questa misura, come ad esempio i commercianti al minuto o coloro che hanno i corrispettivi giornalieri (…) se fosse veramente una misura per andare incontro alle imprese più piccole, che sono quelle che da tempo soffrono con particolare intensità la crisi, non si comprende la ragione per la quale più di 2 milioni di contribuenti nel nostro paese, tra imprese individuali e società di persone, siano costretti ad una scelta che in ogni caso si tradurrà per loro in una maggiorazione dei costi legati alla tenuta della contabilità (…) gli adempimenti contabili sono destinati ad intensificarsi, senza considerare poi che le imprese minori, in generale, sono soggetti poco o per nulla strutturati per una gestione”.
Diverso e sicuramente più rispettoso verso il contribuente, sarebbe stato il contrario e cioè prevedere l’opzione solo per coloro che avessero interesse di adottare il criterio di cassa piuttosto che quello di competenza e non invece obbligare tutti ad adottare un nuovo regime. I continui cambiamenti imposti obbligatoriamente portano evidenti difficoltà ai piccoli imprenditori destabilizzando così la loro minima (o spesso assente) struttura amministrativa.
Rientrano nel regime “semplificato” – salvo l’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria – tutte le imprese che hanno conseguito nell’anno precedente un ammontare di ricavi non superiore a (i) 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi e (ii) 700.000 euro per le altre imprese.
Quindi i regimi di contabilità utilizzabili per le imprese minori sono principalmente due:
- La contabilità SEMPLIFICATA per cassa (REGIME NATURALE);
- La contabilità ORDINARIA per opzione.
Se da una parte il nuovo regime di contabilità “semplificata per cassa” può essere ritenuto vantaggioso per il fatto che vengono dichiarati i soli redditi che derivano da ricavi effettivamente “percepiti” (e non più maturati o conseguiti), da un punto di vista meramente contabile, il nuovo regime, comporta la complicazione di rilevare, per ciascun ricavo e per ciascun costo, la data e le modalità dell’effettiva movimentazione finanziaria (incassi e pagamenti).
Al fine di ridurre l’impatto che ne deriverebbe dalla gestione di una contabilità ordinaria minore ma ugualmente onerosa, il legislatore ha previsto l’opzione per il regime cosi detto di “cassa per competenza” vincolante per un triennio (nuovo art. 18 co 5 dpr 600/73). Tale metodologia consiste in sintesi nel rilevare i ricavi ed i costi in base alla data del documento e quindi senza tener conto delle effettive riscossioni/pagamenti e senza tener conto della competenza. Da un punto meramente tecnico-contabile e di controllo di gestione esso rappresenta un sistema ibrido che mischia criteri di competenza e di cassa senza di fatto esprimere bene nè l’uno nè l’altro. Si tratta però dell’unica possibilità utile a contenere i costi della tenuta di contabilità.
L’impatto del nuovo regime per cassa (o quello per opzione di cassa per competenza) determina taluni effetti particolari per l’anno 2017. Rileveranno le rimanenze iniziali (come costi di competenza) ma non quelle finali e quindi il risultato atteso – se non bilanciato opportunamente per esempio con l’emissione di fatture emesse per acconti – evidenzierà una perdita d’esercizio. Immaginiamo l’impatto per i commercianti al dettaglio con merci in giacenza di importi rilevanti: le rimanenze iniziali al 1/1/2017 costituiranno “costo” che non troveranno alcuna compensazione con le rimanenze finali al 31/12/2017. Al fine di determinare anomalie in termini di doppia tassazione è previsto che i componenti che abbiano concorso alla formazione del reddito 2016 non rileveranno nell’anno 2017 anche se in questo periodo se ne verificasse la manifestazione finanziaria
Di seguito una sintesi comparativa del diverso trattamento delle principali partite contabili
In merito agli adempimenti contabili:
- le norme vigenti fino al 31/12/2016 prevedevano l’obbligo:
- dei registri iva, integrati con i dati relativi ai componenti di ricavo e di costo non rilevanti ai fini iva;
- Del libro cespiti;
- Le nuove disposizioni valide dal 1.1.2017 prevedono l’obbligo:
- Dei registri iva;
- Del libro cespiti
- Dei registri di incassi e pagamenti;
Nel caso di adozione del sistema di “cassa per competenza”, i registri di incassi e pagamenti possono essere esclusi in quanto si adotta la presunzione legale secondo cui la data della fattura o di registrazione coincide con quella di incasso o pagamento.