La c.d. “Manovrina fiscale” di fine aprile ha apportato modifiche in tema di detrazione dell’IVA prevedendo che il diritto di detrazione dell’IVA sull’acquisto o sull’importazione di beni e servizi acquistati sorge, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi entro i termini per la Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

NUOVE DISPOSIZIONI

Con le nuove disposizioni e in attesa di ulteriori chiarimenti, l’IVA relativa ad acquisti  effettuati nel 2017 potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2017.

VECCHIE DISPOSIZIONI

Precedentemente al Decreto Legge n. 50/2017 il termine per la detrazione dell’IVA si estendeva fino alla data prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto (rifacendoci all’esempio precedente quindi, l’IVA relativa ad acquisti effettuati nel 2017 si sarebbe potuta portare in detrazione entro il 30 aprile 2020!).

La riduzione dei termini per la detrazione IVA deve intendersi valida anche per le note di variazione in diminuzione.

Di conseguenza, in caso di pignoramento negativo a dicembre, la relativa nota di variazione potrà essere emessa entro il 30 aprile dell’anno successivo e cioè entro il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA.

MOTIVI DI RIDUZIONE DEI TERMINI DI DETRAZIONE DELL’IVA

La restrizione del periodo entro cui esercitare la detrazione è collegata agli obiettivi di lotta all’evasione IVA che l’Agenzia ha inteso perseguire tramite anche l’introduzione delle nuove comunicazioni delle liquidazioni IVA e dello spesometro infrannuale.

Con la riduzione del termine per la detrazione dell’IVA dovrebbe infatti avvenire un allineamento tra il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute nell’ambito di un unico periodo d’imposta per rendere così più efficaci i controlli incrociati.

 

Il Decreto Legge non ha previsto una disciplina transitoria per le fatture ricevute in vigenza della precedente norma e non ancora registrate.

DECORRENZA DEI NUOVI TERMINI DI DETRAZIONE DELL’IVA

La direttrice dell’Agenzia Entrate, durante l’audizione dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato, ha però chiarito che le nuove disposizioni che riducono i termini per la detrazione IVA, non si applicano alle fatture ricevute e non registrate in anni precedenti al 2017, pertanto dovrebbe essere ancora possibile detrarre l’IVA relativa a fatture del 2015 e del 2016 con la Dichiarazione IVA 2018 e 2019.

NUOVI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D’ACQUISTO

L’art. 2, comma 2, del Decreto Legge è intervenuto invece in materia di registrazione delle fatture di acquisto.

Per effetto delle modifiche effettuate, il termine previsto per l’annotazione delle fatture d’acquisto è stato allineato a quello per l’esercizio della detrazione IVA.

Pertanto, la registrazione delle fatture sul registro acquisti deve avvenire  non oltre il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.