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Data 01/08/2017

Spesometro 2017: I semestre 2017 da trasmettere, salvo proroga, entro il 18 settembre 2017

 

L’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (precedentemente modificato dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012) prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, di comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali.

La periodicità della comunicazione, per il 2017, sarà semestrale e il termine per effettuare la trasmissione telematica dei dati del I semestre è fissata, salvo proroga, al 18 settembre 2017.

La comunicazione relativa al II semestre 2017 dovrà essere effettuata invece entro il 28 febbraio 2018.

A partire dal 2018 la comunicazione diverrà trimestrale e verrà unificata per termini e modalità di trasmissione alla comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA.

La finalità del legislatore è quella di incrociare i dati al fine di contrastare le frodi in ambito IVA.

L’Agenzia delle Entrate, una volta verificati i dati, metterà a disposizione del contribuente (o dell’intermediario) le eventuali incongruenze, al fine di agevolare la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso o il chiarimento dell’errore segnalato.

Per effetto dell’introduzione dello spesometro periodico, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è venuto meno l’obbligo della comunicazione Black-list e della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio.

L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

L’obbligo di comunicazione riguarda quindi:

  1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, della bolletta doganale o della nota di variazione, a prescindere dall’importo e a prescindere che le fatture emesse siano già annotate nel registro dei corrispettivi;
  2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, ma per cui sono state emesse o ricevute fatture su richiesta del cliente.

Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, tra cui si segnala:

  • relativamente alle associazioni sportive, pro loco e simili, per le attività rientranti nel regime forfettario ex legge n. 398/1991 (sia istituzionali che commerciali) devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse, ma non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, tali soggetti sono esonerati dall’obbligo della registrazione;
  • i dati delle fatture assoggettate al meccanismo del reverse charge devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’apposito codice N6 “Op. in reverse charge” nel campo “Natura dell’operazione”. Anche nel caso di acquisto intra-comunitario i dati devono essere riportati tra i documenti ricevuti con l’utilizzo del medesimo codice.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura[1].

L’esonero non è al momento previsto per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui medici, odontoiatri, farmacie, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS), policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa. Per questi ultimi soggetti la comunicazione periodica per l’anno d’imposta 2017 dovrà essere effettuata.

Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
  • i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ex art 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico trasmesse attraverso l’SDI (Sistema Di Interscambio) non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all’Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:

  1. anno di riferimento;
  2. numero della fattura;
  3. base imponibile;
  4. aliquota;
  5. imposta;
  6. tipologia dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui l’imposta
    non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:
Codice Tipologia dell’operazione Note
N1 Operazioni escluse Art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2 Operazioni non soggette Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3 Operazioni non imponibili Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE
N4 Operazioni esenti Art. 10, D.P.R. n. 633/1972
N5 Regime del margine Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6 Reverse charge / Inversione contabile Operazioni in reverse charge e acquisti intra
N7 Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE  

 

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’anno 2017, dovrà avvenire, salvo proroga, entro il 18 settembre relativamente al I semestre ed entro 28 febbraio 2018 relativamente al II semestre.

A partire dal periodo d’imposta 2018 la scadenza sarà invece trimestrale e i termini saranno fissati nel 31 maggio 2018, 17 settembre 2018 (in quanto il 16 settembre cade di domenica), 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019.

Successivamente all’invio dei dati, nell’aera “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia saranno messi a disposizione i dati trasmessi, i riscontri dati dal confronto tra comunicazione delle liquidazioni IVA e dati delle fatture e eventuali comunicazioni da parte dell’Agenzia.

Il regime sanzionatorio prevede che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applichi la sanzione amministrativa d 2,00 euro ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se entro 15 giorni dalla scadenza dell’invio viene trasmessa la comunicazione precedente o omessa.

Si ricorda, inoltre, che risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

[1] Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, precisando che: “l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura”.

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