Scarica file in PDF

Circolare di aggiornamento                                                                                                                              31/10/2017

Rottamazione cartelle ruoli – bis

Abstract

Equitalia ha pubblicato i nuovi modelli da utilizzare per la “rottamazione – bis” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 derivanti dal mancato  rispetto:

  • Delle rate in scadenza il 31/12/2016 per i piani di rateizzo (precedenti alla prima “rottamazione”) in essere al 24/10/2016;
  • Delle rate in seguito alla definizione agevolata (“rottamazione” delle cartelle) dei carichi convenuti con gli agenti della riscossione per gli atti compresi tra il 2000 e il 2016, le cui scadente erano previste per il 2017.

 In riferimento a quanto sopraesposto, il D.L. 148/2017 (in G.U. n. 242 del 16/10/2017) ha disposto (v. RF 180/2017):

  • La proroga del termine di pagamento (al 30/11/2017) delle rate in scadenza nel 2017 derivanti dalla precedente “rottamazione”;
  • La riapertura dei termini riguardanti la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione per alcuni contribuenti precedentemente esclusi (cd. “riammissione” per i soggetti esclusi);
  • L’estensione della rottamazione anche ai ruoli affidati nel 2017.

PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA PRECEDENTE “ROTTAMAZIONE”

Con la “nuova rottamazione” o “rottamazione – bis”, ai contribuenti a cui è stata ammessa una prima “rottamazione” ma inadempienti delle scadenze del 2017, è stata data la possibilità di poter essere “riammessi” alla precedente definizione agevolata pagando le rate scadute nei mesi di luglio e settembre entro il 30/11/2017.

Termini della “Vecchia rottamazione”
Entro il mese di giugno 2017 l’ente di riscossione ha comunicato ai debitori l’ammontare delle somme dovute, nel rispetto delle seguenti scadenze:
ANNO 2017 luglio, settembre e novemre
ANNO 2018 aprile e settembre

Per i contribuenti che non hanno rispettato il primo (o unico) pagamento previsto per luglio 2017, secondo le disposizioni del D.L. 193/2016 (“vecchia rottamazione”), tale violazione ha comportato la decadenza della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, e quindi la ripresa del precedente piano di rateizzazione (che comprendeva anche interessi e sanzioni).

Pagando le rate scadute del 2017 entro il 30/11/2017 avrà quindi la possibilità di riprendere il vecchio piano di “rottamazione” e quindi continuare nei termini di pagamento delle rate in scadenza il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018.

Viene chiarito che chi paga la rata o le rate relative alla prima definizione agevolata scadute a luglio e settembre 2017, viene riammesso ai benefici della rottamazione senza darne comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Inoltre, per pagare le somme in questione è possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati dall’Agente della riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute. Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se richieste nell’istanza di adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

RIAMMISSIONE ALLA AGEVOLAZIONE AGEVOLATA

Sempre il D.L. 148/2017 (“rottamazione – bis”) ha previsto che per quel debitore che – pur avendo presentato istanza di rottamazione – non è stato ammesso alla definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016 (“vecchia rottamazione”) ha una nuova possibilità di essere ammesso ad una “rottamazione – bis” soltanto se:

  • Presenta l’istanza di adesione entro il 31/12/2017 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione);
  • Pagando tutte le somme dei piani di rateizzazione scadute al 31/12/2016 entro il 31/05/2018, il cui importo complessivo sarà comunicato al contribuente entro il 31/03/2018 dalla amministrazione finanziaria.
  • La suddetta domanda deve essere riferita ad istanze per carichi in precedenza esclusi per motivi diversi da quelli derivanti dal mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016, quali rate di piani di dilazione in essere al 24/10/2016;

ROTTAMAZIONE PER NUOVI CARICHI AFFIDATI NEL 2017

La “rottamazione – bis” è stata estesa anche ai carichi affidati all’agente della riscossione, operante su tutto il territorio ad esclusione della Sicilia, tra il 01/01/2017 ed il 30/09/2017.

A tal fine, in base ai chiarimenti forniti con la C.M. 2/2017, non assume rilevanza l’affidamento formale, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi, e la consegna formale, per ciò che attiene ai ruoli.

Pertanto:

  • l’espressione carichi affidati deve essere intesa quale carichi trasmessi in quanto usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore-Agenzia delle Entrate;
  • rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione anche i ruoli telematici la cui trasmissione all’agente della riscossione sia stata effettata entro il 30/09/2017.

Una volta presentato il modello DA-2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30/06/2018. In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invia i relativi bollettini di pagamento.

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30/06/2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2017, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.

È possibile pagare in un’unica soluzione oppure a rate (fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e sui bollettini di pagamento. Il decreto ha fissato le scadenze delle rate nei mesi di:

  • luglio 2018 (20% del debito della definizione agevolata);
  • settembre 2018 (20%);
  • ottobre 2018 (20%);
  • novembre 2018 (20%);
  • febbraio 2019 (20%).

Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo originario complessivamente dovuto

Scarica file in PDF