Circolare di aggiornamento n. 03 del 12 gennaio 2018.

MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI

DIVIETO DI UTILIZZO CONTANTI

(rif. normativi: Art. 1 c. 910 e ss. L. 205 del 27.12.2017)

Ai sensi dell’art. 1 comma 910 e ss. della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), a far data dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

  • Bonifico sul conto indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Assegno bancario consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si considera comprovato quando il delegato risulta essere il coniuge, il convivente ovvero un familiare del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Pertanto i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia l’importo della retribuzione e la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Viene inoltre specificato al comma 912 che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione

 Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Fano, 12/01/2018

Andrea Uguccioni

a.uguccioni@eusebiassociati.it