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Circolare di aggiornamento n. 05 del 23 gennaio 2018

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA’

(D.L. 50/2017 art. 57-bis modificato da D.L. 148/2017 convertito in Legge n. 172/2017)

Norma convertita in Legge! La presente circolare sostituisce le precedenti del 12.09 e 16.11 del 2017.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 172/2017 che ha convertito il D.L. 148 del 16 ottobre 2017, è definitivo il quadro normativo del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on-line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste l’agevolazione.

CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE?

I destinatari della norma sono:

  • Le imprese / i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla forma giuridica adottata);
  • I lavoratori autonomi (ivi incluse le professioni regolamentate);
  • Gli Enti non commerciali.

 ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Viene riconosciuto un credito d’imposta qualora l’investimento pubblicitario superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. In particolare il bonus spettante risulta pari al:

  • 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati da imprese (diverse da micro, piccole e medie imprese) e lavoratori autonomi;
  • 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati da micro, piccole e medie imprese e start-up innovative.

QUALI SONO LE SPESE PUBBLICITARIE AGEVOLABILI?

L’agevolazione si applica agli investimenti in campagne pubblicitarie sostenute attraverso i tradizionali mezzi di informazione quali:

  • Emittenti radio-televisive a diffusione locale (dal I° gennaio 2018);
  • Stampa quotidiana o periodica, anche on-line, locale o nazionale (dal 24 giugno 2017).

 DECORRENZA

  • Per la Stampa quotidiana o periodica, anche on-line, locale o nazionale: possono godere del bonus gli investimenti effettuati a partire dal 24 giugno 2017 – solo per il 2017, per il calcolo del “valore incrementale” almeno dell’1%, andranno confrontati gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 con quelli effettuati nell’anno precedente nello stesso periodo di riferimento, pertanto tra il 24 giugno ed il 31 dicembre 2016. Per gli anni a seguire verranno messe a confronto le intere annualità;
  • Per le emittenti radio-televisive a diffusione locale:

possono godere del bonus gli investimenti effettuati a partire dal primo gennaio 2018, incrementali rispetto a quelli effettuati nel corso del 2017.

CARATTERISTICHE DELLE TESTATE ED EMITTENTI

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti radio-televisive editi:

  • da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione;
  • dotate del Direttore Responsabile.

INVESTIMENTI ESCLUSI

Restano escluse dal bonus le spese:

  • per l’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse;
  • per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line.

COME SI CALCOLA IL BONUS?

Il credito d’imposta si calcola applicando, sul valore incrementale degli investimenti effettuati, l’aliquota del 75%, elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o da soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ISTANZA TELEMATICA SU APPOSITA PIATTAFORMA

L’agevolazione in esame non ha natura automatica, in quanto per la concessione del credito di imposta è necessario presentare preventivamente una specifica istanza telematica su apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2018.

L’importo del credito d’imposta così determinato andrà inserito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello di pagamento F24 (no rimborso).

festini fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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