Circolare di approfondimento n. 26 del 01 agosto 2018

REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COMPRO-ORO USATO

(rif. normativi: D.L. n. 92 del 25.05.2017 – D.M. 14.05.2018 – O.A.M. circ. n. 30 del 26.07.2018 e Comunicato Stampa del 30.07.2018)

 

 

 

 

Aggiornata alla Circolare n. 30 del 26.07.2018 ed al Comunicato Stampa del 30.07.2018 emessi dell’O.A.M.

In merito ai nuovi adempimenti riguardanti il commercio e la permuta  di “oro usato”, si formula di seguito la corretta procedura prevista dall’attuale normativa.

Con D.L. n. 92 del 25.05.2017,  si è voluto regolamentare non solo l’attività dei c.d. “Compro Oro” ma di tutte le attività commerciali consistenti nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente. Sono coinvolti dalla regolamentazione gli acquisti e le permute di “oro usato” da parte di privati effettuate dai commercianti di cui sopra.

Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 92/2017:

FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2

Vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilita’ della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalita’ illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attivita’ illecite.

REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO Art. 3

Viene istituito un registro degli operatori commerciali di compro oro, al quale dovranno iscriversi tutti gli operatori commerciali in oro. L’iscrizione è da effettuarsi tramite il sito dell’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) al seguente link: www.organismo-am.it ; l’OA.M., con circolare n. 30 del 26.07.2018 e comunicato stampa del 30.07.2018, comunica che  il registro sarà definitivamente operativo dal 03 settembre 2018.

La mancata iscrizione nell’apposito Registro sarà punita con:

  • La reclusione da 6 mesi a 4 anni;
  • Con multa da € 2.000 a € 10.000.

OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Art. 4

Gli operatori commerciali dovranno procedere, prima dell’esecuzione dell’operazione di acquisto o permuta, all’identificazione di ogni cliente con le modalità previste dal Decreto Antiriciclaggio.

TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI DI COMPRO ORO Art. 5

Al fine di garantire la “tracciabilità” delle operazioni di compro oro, gli operatori commerciali dovranno dotarsi di conto corrente bancario o postale dedicato esclusivamente alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di operazioni di compro oro usato.

Inoltre, per ogni operazione di compro oro, dovranno predisporre una scheda, numerata progressivamente recante:

  • Dati identificativi del cliente;
  • Estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
  • Sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
  • Indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato e la sua valutazione in riferimento alle caratteristiche di cui al punto precedente, alla sua qualità e al suo stato;
  • Due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
  • La data e l’ora dell’operazione;
  • L’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato.

Inoltre l’integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all’oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:

  • di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto;
  • dell’operatore professionale cui l’oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
  • delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto è stato ceduto.

A conclusione dell’operazione, l’operatore rilascia copia delle informazioni acquisite al cliente.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE Art. 6

L’operatore ha l’obbligo di conservare le schede per un periodo di 10 anni.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Art. 7

L’operatore è tenuto all’invio all’UIF (Unità Informazione Finanziaria) delle segnalazioni di “operazioni sospette”, in base a quanto stabilito dal Decreto Antiriciclaggio.

ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITA’ Art. 8

Chiunque svolge l’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione nell’apposito Registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 Euro.

SANZIONI Art. 10

  1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalita’ di cui all’articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall’articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.
  3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
  5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravita’, la sanzione amministrativa pecuniaria puo’ essere ridotta fino a un terzo.

CONTROLLI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Art. 11

L’organo predisposto al controllo ed all’irrigazione delle sanzioni è la Guardia di Finanza.

NOVITA’! vediamo nel dettaglio quanto stabilito dall’O.A.M. con Circolare n. 30 del 26.07.2018 e comunicato stampa del 30.07.2018:

OPERATIVITA’ DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI

Sarà operativo dal 3 settembre 2018 il Registro degli operatori compro-oro. Gli operatori economici interessati dovranno procedere all’iscrizione ed al versamento del contributo entro 30 gg. dall’entrata in vigore del Registro, pertanto entro e non oltre il 3 ottobre 2018. Decorsa tale scadenza gli operatori economici saranno considerati a tutti gli effetti “abusivi” e punibili con le seguenti sanzioni:

  • La reclusione da 6 mesi a 4 anni;
  • Con multa da € 2.000 a € 10.000.

CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI

Il contributo, finalizzato a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro, è stato stabilito in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività di Compro oro esercitata. In particolare il contributo, per il primo anno di applicazione, è stato così determinato:

Il contributo, vista la parte variabile, sarà determinato al momento dell’iscrizione e dovrà essere versato contestualmente. La variazione delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell’attività svolta, dovrà essere comunicata immediatamente all’OAM attraverso il sistema telematico di gestione del Registro. L’operatore dovrà inoltre provvedere a un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta.

Il contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima iscrizione sarà determinato dall’OAM successivamente, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione.

I criteri e le modalità per il versamento del contributo 2019 saranno comunicati entro maggio dello stesso anno.

In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione o nell’ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

VADEMECUM

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (cronologia)

  • 05.2017 Decreto Legislativo n. 92 recante “disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro”;
  • 11.2017 Circolare del Ministero dell’Interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale indirizzata alle Questure, al Ministero dell’Economie e Finanze, alle Prefetture, al Comando Generale dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza con la quale vengono date le seguenti nozioni:
  • Compro-oro: è il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla Legge 17.01.2000 n. 7, che esercita l’attività di compro oro; la categoria dei compro oro viene, dunque, ad identificarsi con l’ampia categoria dei commercianti di oggetti preziosi usati. Pertanto la norma si applica alla generalità dei soggetti che comunque intendono esercitare il commercio dei preziosi usati, compresi gli operatori professionali in oro, relativamente alla parte di attività avente ad oggetto la compravendita dei preziosi medesimi o la loro permuta;
  • Operazione di compro oro: la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
  • Avvio dell’attività di compro oro: necessita della licenza di Polizia, di cui all’art. 127 TULPS e l’iscrizione nel Registro degli operatori compro oro, istituito presso l’Organismo degli Agenti in attività Finanziaria (O.A.M.).
  •  05.2018 D.M. recante “modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”:

 Attività di compro oro: l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata, in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente, dagli operatori compro oro;

  • Licenza: l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’Art. 127 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e relative norme esecutive;
  • Iscrizione nel Registro degli operatori compro oro: l’iscrizione nell’apposito Registro è consentivo previa registrazione. Al momento è prevista solo la fase di registrazione, bisognerà attendere l’emanazione di apposito decreto per procedere all’iscrizione vera e propria. Gli operatori già in attività potranno continuare a svolgere l’attività di compro oro e dovranno presentare domanda di iscrizione nel Registro entro 30 gg. dall’entrata in funzione del registro stesso (si parla del 02 ottobre 2018).
  • 07.2018 Circolare n. 30 dell’O.A.M. Organismo degli Agenti e dei Mediatori:
  •  Stabilite le modalità di versamento del contributo.
  • 07.2018 Comunicato Stampa dell’O.A.M. Organismo degli Agenti e dei Mediatori:
  • Stabilisce l’entrata in vigore del Registro degli Operatori compro-oro.