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REGIONE MARCHE

AIUTI ALLE IMPRESE PER L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese che assumono soggetti disoccupati ai sensi del D.lg 150/2015 e ss.mm.ii.

IMPORTO CONCESSO

  1. Se l’azienda opta per il regime “DE MINIMIS” il contributo è quantificato nel modo seguente:

– importo massimo di euro 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (che deve essere mantenuto almeno per 3 anni). Rientra nella casistica anche il contratto di apprendistato professionalizzante;

– importo massimo di euro 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24 mesi (il contratto deve essere mantenuto fino alla naturale scadenza).

Nei casi di assunzioni part-time, l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali previsto dal contratto di categoria applicato e, nel caso di part-time verticale, si terrà conto della media settimanale dell’orario prestato.

  1. Se invece la ditta sceglie il regime “IN ESENZIONE”, ai sensi del Reg. UE 651/2014, le assunzioni devono riguardare esclusivamente soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità, così come definiti nei seguenti sottoinsiemi dell’art. 2 del Reg. (UE) 651/2014.

Per “soggetti svantaggiati” si intendono:

– soggetti disoccupati da almeno 6 mesi;

– soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni;

– soggetti in possesso del solo titolo di scuola secondaria inferiore;

– soggetti che abbiano completato il proprio percorso di istruzione/formazione  da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego;

– soggetti che abbiano superato i 50 anni di età.

Per “soggetti molto svantaggiati” si intendono:

– soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

– soggetti disoccupati da almeno 12 mesi e che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

Per “soggetti disabili” si intendono:

– tutti i soggetti in possesso del riconoscimento dello stato di invalidità o disabilità rilasciato dall’INPS.

Per quanto riguarda l’entità del contributo è quantificato nel seguente modo:

In caso di assunzione a tempo indeterminato:

– quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati;

– quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti moltosvantaggiati;

– quota pari al 75% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili.

In caso di assunzione a tempo determinato di almeno 24 mesi:

– quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati;

– quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati;

– quota pari al 40% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili.

Nel caso in cui l’impresa opti per il regime di “esenzione”, le nuove assunzioni devono rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui la riduzione di personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di contributo deve essere effettuata dall’impresa prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. L’assegnazione del contributo avverrà qualora, al termine della fase istruttoria, la domanda abbia raggiunto il punteggio minimo richiesto di 60/100.
Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei fondi.

Le domande dovranno comunque essere presentate entro il 31/12/2019.

Per valutare senza impegno il raggiungimento del punteggio minimo richiesto, contattate il vs professionista di riferimento.

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