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FATTURE DATATE 2018 MA EMESSE NEL 2019

Dietrofront dell’Agenzia delle Entrate che,  aggiornando apposite FAQ (per dirla in italiano, sono le risposte ai quesiti più frequenti) pubblicate sul proprio sito, ha chiarito di recente che:

  • se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018 la fattura può non essere elettronica;
  • se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico.

Il chiarimento si è reso necessario a seguito dei dubbi che in questi primi giorni dell’anno hanno creato notevole confusione tra gli operatori in ordine al trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019 in formato analogico.

Inizialmente la norma prevedeva che tutte le fatture emesse e consegnate dal primo gennaio 2019, ancorchè datate dicembre 2018, dovevano essere emesse in formato elettronico, pena la loro invalidità. Con il suddetto aggiornamento alle FAQ invece, viene aggiunta la seguente postilla in risposta ad apposito quesito: “In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica”.

COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E RISTORANTI

L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che i commercianti al minuto (compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), che per legge non sono obbligati all’emissione della fattura se non espressamente richiesta dal cliente, possono alternativamente seguire una delle seguenti procedure, qualora appunto il cliente richieda espressamente fattura:

  • emettere scontrino o ricevuta fiscale da consegnare al cliente all’atto del pagamento, non annotare tale importo nel registro dei corrispettivi ed emettere successivamente fattura elettronica differita;
  • emettere fattura elettronica immediata entro il termine di liquidazione dell’IVA (fino al 30.06.2019), mentre dal primo luglio 2019 dovrà essere emessa entro le ore 24 del giorno stesso ed emettendo al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, un documento di quietanza dell’operazione.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA ALLE FATTURE ELETTRONICHE

Con il D.M. 28 dicembre 2018 sono state stabilite nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento dispone in particolare che:

  • il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
  • gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo mediante il servizio presente in un’area riservata del sito dell’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
  • le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.

La dicitura da indicare nel corpo della fattura elettronica sarà la seguente:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014

ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTI

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il 31 dicembre 2018 è stato il giorno di addio alla scheda carburante. Dal 1° gennaio 2019, infatti:

  • ai fini della detraibilità dell’IVA, la cessione di carburante nei confronti delle partite Iva dovrà essere documentata da fattura elettronica.
  • ai fini della deducibilità del costo, inoltre, già dal 1° luglio 2018, il pagamento del carburante deve avvenire obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (tutti i metodi ad eccezione del denaro contante sono ritenuti validi).

In sintesi, per accedere alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei costi in questione non sono in alcun modo più ammessi i pagamenti effettuati con denaro contante e occorrerà ricevere fattura in formato XML tramite il SdI (Servizio di Interscambio).

TERMINI DI DETRAZIONE IVA – LE REGOLE DAL 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.
Nel periodo tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulle regole da applicare. Per fare chiarezza occorre partire dalla normativa di riferimento e, quindi, dalla lettura combinata dell’art. 19, primo comma, D.P.R. n. 633/1972 con quella dell’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 100/1998 e dell’art. 25, primo comma, D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972:

Detrazione (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) – Per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’imposta a credito, è detraibile dall’ammontare dell’imposta dovuta l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Dichiarazioni e versamenti periodici (art. 1 D.P.R. n. 100/1998) – Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

Registrazione degli acquisti (art. 25 D.P.R. n. 633/1972) – Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 avevano già determinato e chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:

  1. l’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
  2. il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente). La seconda è rappresentata:

  • dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997;
  • e dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell’anno dopo. Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

Fattura emessa nel 2018 Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) Detrazione nel 2018 tramite sezionale
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.

 

In allegato alla presente circolare le FAQ dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 10.01.2019.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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