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L’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha modificato la disciplina relativa al regime forfettario prevista all’art. 1 della legge n. 190/2014.

Il nuovo comma 54 prevede, infatti, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a 65.000€.

COSA CAMBIA PER I DATORI DI LAVORO CHE APPLICANO IL NUOVO REGIME?

Innanzitutto, a seguito delle sopracitate modifiche, assume grande rilevanza il fatto che diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l’aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000€ lordi per:

  • Lavoro accessorio;
  • Lavoro dipendente;
  • Collaboratori.

Tale modifica, che ha ampliato in questo modo la platea dei soggetti coinvolti, necessita di alcune valutazioni circa il comportamento che dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente.

Facendo un passo indietro, a tal proposito, il comma 69, art. 1, legge n. 190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta, affermando che:

“… Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte…”

Ciò significa che eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, dovranno indicare la retribuzione al lordo delle ritenute previdenziali (es. INPS) e fiscali;  e trattenere le sole ritenute previdenziali, in quanto quelle fiscali saranno calcolate e versate dal lavoratore mediamente dichiarazione.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

Un obbligo che incombe sul datore di lavoro forfettario è quello di riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso (lavoratore dipendente) per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto.

Aspetto rilevante è quello relativo alla dichiarazione da rilasciare al lavoratore con i dati del reddito corrisposto ma non tassato; infatti la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, in risposta all’interpello n. 954-881 di luglio 2017, ha affermato che i contribuenti che applicano tale regime ed hanno lavoratori dipendenti sono tenuti a compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dai previdenziali ed assistenziali e sono altresì tenuti ad inviala, ma non sono obbligati ad inviare il modello 770.

Al lavoratore sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte (come nel caso dei lavoratori domestici).

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

In capo al lavoratore resta l’onere di presentare il proprio modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell’anno fiscale competente.

 

IN CONCLUSIONE…

In attesa di conoscere la posizione ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria, non pare vi siano elementi ostativi per il forfettario che intendesse operare le ordinarie ritenute a carico dei datori di lavoro con tutti i relativi adempimenti (in primis, CU e 770).

Né pare ricevibile la contestazione che il fatto di operare ritenute sui compensi erogati ai percettori possa considerarsi comportamento atto a manifestare una opzione per il regime ordinario. In quanto trattandosi di una facoltà può benissimo coniugarsi con il regime forfettario.

Si attende comunque il parere da parte degli enti competenti.

 

Annalisa Olivieri

 

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