Come ben noto, la scheda carburanti è andata in pensione con la fine del 2018 e dal primo gennaio 2019, per dedurre il costo e detrarre l’Iva relativi all’acquisto di carburanti per l’autotrazione, è d’obbligo richiedere al distributore di carburanti fattura elettronica.

LA VECCHIA SCHEDA CARBURANTI

La scheda carburanti consentiva, al soggetto acquirente, l’indicazione di un importo non sempre corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta.

Il legislatore è intervenuto, nel corso del tempo, richiedendo l’indicazione in sede di compilazione della scheda carburanti, di una serie di elementi che fossero in grado di ostacolare comportamenti fraudolenti dei contribuenti, obbligando l’indicazione nella scheda stessa di:

  • targa dell’autovettura;
  • per i soli esercenti attività di impresa, il numero di chilometri percorsi.

LA FATTURA ELETTRONICA

All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo obbligo si è dunque posto il problema se le stesse indicazioni fossero obbligatorie o meno nella fattura elettronica:

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema nel corso di Telefisco 2019 (tenutosi lo scorso 31 gennaio) fornendo risposta negativa. Quindi di seguito vediamo:

QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DA INDICARE IN FATTURA ELETTRONICA?

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, nella fattura elettronica devono essere indicati esclusivamente i dati obbligatori ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, quindi non è previsto alcun obbligo di indicare né la targa dell’autovettura, né il numero di chilometri percorsi.  L’indicazione dei predetti dati è meramente facoltativa. L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate è conseguenza diretta del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, ma anche dell’emissione della fattura in formato digitale. L’utilizzo di moneta elettronica, di buoni carburanti o degli altri mezzi di pagamento consente di riferire senza alcun dubbio il costo sostenuto al soggetto intestatario del mezzo di pagamento tracciabile. Tuttavia deve essere osservato che se da una parte non può essere messo in discussione l’avvenuto pagamento da parte del soggetto passivo di imposta, l’Agenzia delle entrate potrebbe comunque contestare l’inerenza, cioè la circostanza che il mezzo di trasporto in questione non sia stato impiegato nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

QUALI SONO I DATI “CONSIGLIATI” DA INDICARE IN FATTURA ELETTRONICA?

Fatta salva la non obbligatorietà a livello normativo di indicare targa e km. percorsi, al puro fine di evitare spiacevoli contestazioni da parte degli organi predisposti al controllo, si ritiene opportuno richiedere al titolare del distributore di carburanti di indicare, in sede di emissione della fattura in formato elettronico:

  • il numero di targa dell’autoveicolo;
  • il numero di chilometri percorsi.

La maggiore analiticità della documentazione utilizzata dal contribuente al fine di ottenere la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva può essere fatta valere anche ai fini probatori.

L’Agenzia delle entrate potrebbe in questo caso incontrare maggiori difficoltà nel motivare il disconoscimento della  deduzione, in tutto o in parte, dei costi sostenuti per l’acquisto di carburanti.

 

                                                                                                                                                   Fabrizio Festini

                                                                                                                                       f.festini@eusebiassociati.it