La marca da bollo è un tributo alternativo all’Iva e va applicata esclusivamente per le fatture sia cartacee che elettroniche emesse senza l’addebito dell’Iva e qualora l’importo sia superiore ad € 77,47. Per le fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata, invece se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47. La marca da bollo dovuta su tali fatture è pari a € 2,00.
IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA’ IMPOSTA DI BOLLO/IVA
Per il principio di alternatività sono sempre:
ESENTI DALLA MARCA DA BOLLO:
- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
SOGGETTE ALLA MARCA DA BOLLO se di importo superiore a € 77,47:
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:
AMBITO IVA | OPERAZIONI | FATTISPECIE | NORMATIVA IVA DPR 633/1972 | > € 77,47 |
Imponibili | Reverse charge | Art. 74 comma 7 e 8 | esente da bollo | |
Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) | esente da bollo | |||
Operazioni nel campo IVA | Art. 74 comma 1 | esente da bollo | ||
Esenti | Art. 10 | marca da bollo | ||
Esportazioni | Art. 8 lett. a) e b) | esente da bollo | ||
Cessioni intraUE | Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993 | esente da bollo | ||
Non imponibili | Ser. Internaz. | Art. 9 | esente da bollo | |
Esportatori abit. | Art. 8 lett. c) | marca da bollo | ||
Esportazioni ass. | Art. 8-bis | marca da bollo | ||
Escluse | Art. 15 | marca da bollo | ||
Operazioni fuori campo IVA | Art. 2, 3, 4, 5 | marca da bollo | ||
Reg. minimi | DL 98/2011 | marca da bollo | ||
Reg. forfettario | Legge stabilità 2016 e seguenti | marca da bollo |
CALENDARIO DEI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO 2019
Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica, cambiano le modalità di applicazione e pagamento dell’imposta di bollo: non potendo più essere applicata “fisicamente” sulla fattura, il Ministero dell’Economia e Finanze M.E.F. ha previsto l’ennesimo nuovo adempimento a carico del contribuente:
il versamento dell’imposta di bollo “virtuale” relativa alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre, dovrà essere effettuato entro il termine del giorno 20 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, pertanto il calendario per le imposte di bollo applicate virtualmente sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 2019 sarà il seguente:
I° trimestre versamento entro 23 aprile
II° trimestre versamento entro 22 luglio
III° trimestre versamento entro 21 ottobre
IV° trimestre versamento entro 20 gennaio 2020
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Per “agevolare” (ma sarà vero?) l’adempimento da parte del contribuente, il D.M. 28 dicembre 2018 del M.E.F. (modificativo del D.M. 17 giugno 2014), ha previsto – al termine di ogni trimestre – che sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo S.d.I. (Sistema di Interscambio).
In pratica L’Agenzia delle Entrate:
- metterà a disposizione sul proprio sito web, all’interno dell’area riservata del contribuente, un servizio che consentirà, agli interessati, di pagare l’imposta di bollo con addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
- in alternativa sarà possibile utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
- l’importo da versare a titolo di imposta di bollo sarà pari alla sommatoria di tutti i bolli sulle fatture emesse “segnalati” all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione dell’apposito campo del tracciato XML.
Fabrizio Festini