L’Inps, con Circolare del 17 aprile 2019, n. 54 – ha fornito le istruzioni operative finalizzate:

  • alla fruizione, anche per il 2019, dell’Incentivo Occupazione NEET;
  • al recupero delle “quote di incentivo” relative alle assunzioni effettuate dal 01/01/2019 al 16/04/2019.

I datori di lavoro privati, che senza esserne tenuti, assumono (nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019) i giovani NEET, potranno usufruire di un incentivo pari alla contribuzione previdenziale dovuta.

L’incentivo viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati ed è subordinato:

  1. alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, rispetto del vincolo de minimis);
  2. all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31, Lgs. n. 150/2015 (l’assunzione non deve violare un obbligo preesistente e un diritto di precedenza maturato dal lavoratore, l’azienda non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, non deve avere assetti proprietari coincidenti o avere un rapporto di collegamento o controllo con soggetti/aziende che hanno licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il dipendente portatore dell’incentivo e deve verificarsi un incremento occupazionale netto della forza lavoro – quest’ultimo requisito è richiesto solo nel caso in cui venga sforato il limite degli aiuti di stato, il cd. de minimis).
CHI SONO I NEET?

Sono coloro che:

  • hanno un’età compresa tra i 16 ed i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni);
  • abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;
  • non sono inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
  • hanno presentato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) online o al Centro per Impiego e si sono iscritti a Garanzia Giovani sul portale nazionale o regionale di riferimento (in assenza l’INPS non autorizzerà l’assunzione).
RAPPORTI INCENTIVABILI:

La norma ritiene che le tipologie contrattuali agevolabili siano le seguenti (anche part-time):

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo in commento spetta anche al socio lavoratore di cooperativa.

RAPPORTI NON INCENTIVABILI:
  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • PrestO, ex art. 54bis, legge n. 96/2017.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INCENTIVO?

L’importo dell’incentivo – fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore – è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui per giovane assunto, in caso di assunzione a tempo indeterminato (ovviamente, anche con contratto di apprendistato professionalizzante).

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari alla soglia massima di incentivo conguagliabile di € 671,66 (€ 8.060,00/12).

CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI:

In base a quanto stabilito dall’art. 8 del Decreto Anpal n. 2/2018 “è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205″.

Tale incentivo prevede una riduzione del 50% dei contributi fino ad un massimo di 3.000€ per un periodo di 36 mesi, se il giovane NEET, candidato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato, non ha mai avuto contratti a tempo indeterminato durante la sua carriera lavorativa; in questo caso, il potenziale datore di lavoro, può beneficiare dell’esonero contributivo:

  • Per il 1° anno: esonero contributivo totale pari al 100% di contributi INPS (esclusi i premi INAIL);
  • Per il 2° e 3° anno: esonero contributivo del 50% fino ad un massimo di 3.000€.

 

Dott.ssa Annalisa Olivieri

Consulente del Lavoro