I PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

– INCENTIVI PREVISTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO E MAXISANZIONE MAGGIORATA PER L’IMPIEGO IN NERO DEGLI STESSI (LEGGE N. 26/2019 E CIRCOLARE INPS N. 104/2019) –

Il Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, ha introdotto un incentivo per i datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato a tempo pieno;

ASPETTO E MISURA DELL’INCENTIVO:

Viene disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione (e comunque entro il tetto massimo di € 780 mensili).

La durata varia in funzione del periodo di fruizione del reddito già goduto dal lavoratore; nello specifico, la predetta durata è pari alla differenza tra 18 mensilità (periodo massimo) e le mensilità già godute dal beneficiario del reddito di cittadinanza, con un minimo pari a 5 mensilità.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE:

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma digitale istituita presso il sito dell’Anpal.

L’incentivo è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti, come ad esempio:

  • realizzazione dell’incrementooccupazionale netto della forza lavoro;
  • rispetto dei principi generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’ 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  • regolarità contributiva (Durc);
  • rispetto degli accordi e dei contratticollettivi (nazionali, territoriali ed aziendali);
  • rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di stato secondo il regime de minimis.
RESTITUZIONE DELL’INCENTIVO FRUITO:

In caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del reddito di cittadinanza, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno; salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Quanto detto sopra è valido anche nei seguenti casi: recesso dal contratto di apprendistato da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione; dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa; recesso dal contratto da parte del datore di lavoro durante il periodo di prova; licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo.

MAXISANZIONE MAGGIORATA PER L’IMPIEGO IN NERO:

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, la maxisanzione (prevista per l’impiego di lavoratori in nero) è aumentata del 20% non solo in caso di impiego di:

  • lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato;
  • minori in età non lavorativa;

… ma, adesso, anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.

Quindi, nei succitati casi, la maxisanzione va da:

  • da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
  • da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
  • da 8.640 euro a 51.840 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni.

Chiaramente e come peraltro chiarito dal Legislatore, nelle ipotesi aggravate e, quindi, anche nel caso di impiego di lavoratori in nero beneficiari del reddito di cittadinanza, non è applicabile l’istituto della diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, ma solo la sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981.

CRITICITA’:

L’applicazione della maggiorazione del 20% in caso di impiego in nero di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, presenta una importante criticità di cui i datori di lavoro dovranno tenere conto se decidono di occupare prestatori di lavoro senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Difatti se la verifica del permesso di soggiorno e della minore età che non permette l’occupazione del prestatore di lavoro – che costituiscono le altre due ipotesi aggravate – sono agevoli per qualsiasi datore di lavoro (basta chiedere il permesso di soggiorno all’extracomunitario ed il documento di identità ed eventualmente la documentazione degli anni di scuola frequentata al minorenne) – ben più difficile è la verifica del percepimento del reddito di cittadinanza da parte del lavoratore, a meno che questi non lo dichiari espressamente.

In data odierna sui quotidiani “La Stampa” e “Avvenire Milano” è stata riportata la notizia che la Guardia di Finanza di Erba a seguito di un normale controllo di routine ha trovato due commessi che lavoravano in nero; a seguito di un’analisi delle banche dati è stato rilevato che i due lavoratori avevano richiesto il reddito di cittadinanza, ottenendo il sussidio. I due uomini sono stati denunciati a piede libero e per il reato di omessa comunicazione della variazione del reddito sarà prevista la reclusione da uno a tre anni; a carico dei datori di lavoro sono state applicare le sanzioni amministrative di cui sopra.

 

Fano, 25/07/2019

                                                                                                                                I Consulenti del Lavoro

                                                                                                                                Rag. Corsaletti Elisabetta

                                                                                                                                Rag. Uguccioni Andrea   

                                                                                                                              Dott.ssa Olivieri Annalisa