Si invia la presente circolare per ricordare, ai clienti con volume d’affari 2018 inferiore a € 400.000,00 – che dovranno certificare i propri incassi con scontrino/ricevuta elettronica a far data dal primo gennaio 2020. Pertanto devono sin da subito adoperarsi per l’acquisto di un R.T. – Registratore Telematico, al fine di evitare spiacevoli ritardi nella consegna del bene.  

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, tutti i soggetti operanti nei settori evidenziati dall’Art. 22 D.P.R. 633/72 e cioè tutti coloro che non hanno l’obbligo ad emettere fattura se non sia esplicitamente richiesta dal cliente, quindi:

  • Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi, mense aziendali e mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • Prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli;
  • Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (artigiani…).
  • Compresi i contribuenti in regime FORFETTARIO! .

DECORRENZA

L’obbligo di adottare lo scontrino (per chi opera nel commercio) e la ricevuta fiscale (per chi opera nei servizi) elettronici per TUTTI coloro che hanno un volume d’affari inferiore a € 400.000,00 scatterà dal primo gennaio 2020.

 OPERAZIONI ESONERATE

Il M.E.F., con decreto del 10.05.2019 ha previsto operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 696 del 21.12.1996:
    • cessione tabacchi e generi Monopolio;
    • cessione carburanti;
    • cessione prodotti agricoli effettuate dai produttori in regime speciale;
    • cessione giornali quotidiani, libri e riviste;
    • cessioni e prestazioni rese mediante distributori automatici;
    • operazioni relative a concorsi pronostici e alle scommesse;
    • somministrazioni alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari;
    • le prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
    • cessioni di beni effettuate da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette operazioni;
    • altre attività marginali…
  • operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (si considerano “marginali” quelle operazioni che non superano l’1% del volume d’affari del 2018): dal 01.01.2020 sussiste l’obbligo di certificazione elettronica anche per tali operazioni!

MODALITA’ OPERATIVE

Dal punto di vista operativo il nuovo obbligo presuppone la dotazione di:

  • RT Registratore Telematico.

I corrispettivi dovranno essere inviati:

  • Telematicamente allo SDI (Sistema Di Interscambio);
  • File in formato XML;
  • Con cadenza GIORNALIERA!;
  • In caso di scarto o impossibilità ad inviare (interruzione linea internet o elettrica…), l’esercente avrà 5 giorni di calendario per trasmettere nuovamente il file corretto allo SDI.

REGIME SANZIONATORIO (art. 2 comma 6 D.Lgs. 127/2015)

Ai soggetti con obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano:

  • nel caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione e nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri: sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di € 500,00;
  • mancata tempestiva richiesta di intervento per manutenzione: sanzione da € 500 a € 2.000;
  • mancata annotazione del corrispettivo nel registro di emergenza nel caso di mancato o irregolare funzionamento dei sistemi: sanzione da € 500 a € 2.000.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI

Per gli anni 2019 e 2020, per l’acquisto di un RT-Registratore Telematico o l’adattamento di un attuale registratore di cassa, è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa imponibile sostenuta, fino ad un massimo di:

  • € 250,00 in caso di nuovo acquisto;
  • € 50,00 in caso di adeguamento di uno esistente.

 Il credito d’imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 e trasmesso esclusivamente in via telematica (no presentazione allo sportello bancario!).

Importante! il credito d’imposta riconosciuto dovrà obbligatoriamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa (2019 o 2020), in apposito quadro RU.

OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE

Il pagamento della fattura per l’acquisto di un RT-Registratore Telematico o l’adattamento di un attuale registratore di cassa, dovrà avvenire esclusivamente con sistema “tracciabile” e cioè con uno dei seguenti metodi di pagamento:

  • Assegni bancari e postali (circolari e non);
  • Addebito diretto in conto corrente;
  • Bonifico bancario o postale;
  • Bollettino postale;
  • Carte di debito, di credito, prepagate;
  • In genere strumenti di pagamento elettronico, purchè con addebito in conto corrente.

 

CORSI GRATUITI PROPEDEUTICI ALL’USO DELL’R.T.

Abbiamo organizzato i seguenti corsi GRATUITI propedeutici all’uso del Registratore Telematico:

 LUNEDI 21 OTTOBRE

-Mattino dalle ore 9 alle 10.30                                

-Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16.30

Per confermare la partecipazione inviare email indicando il numero dei partecipanti al seguente indirizzo:      formazione@eusebiassociati.it 

 

Festini Fabrizio

  f.festini@eusebiassociati.it

3338738201