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Con la risposta all’istanza di interpello n. 437 del 28.10.2019, l’Agenzia delle Entrate torna nel merito della data da indicare in caso di emissione di fattura differita.

Con l’occasione riepiloghiamo i termini di emissione delle fatture elettroniche (immediata/accompagnatoria e differita) facendo ben attenzione ad individuare la “data di effettuazione dell’operazione”.

DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

Per data di effettuazione dell’operazione si intende  la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è stato corrisposto (in tutto o in parte) il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

FATTURA ACCOMPAGNATORIA O IMMEDIATA (art. 21 c. 4 D.P.R. 633/72)

La regola generale dettata dal primo periodo dell’art. 21 c. 4 D.P.R. 633/72, prevede che:

  • il contribuente potrà emettere ed inviare la fattura elettronica entro 12 giorni di calendario dalla data di effettuazione dell’operazione (vedi sopra per data effettuazione operazione);
  • nulla vieta di emettere ed inviare fattura elettronica lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione.

FATTURA DIFFERITA

In deroga alla regola generale di cui sopra, le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (D.D.T.) o da altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto:

  • può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni (riepilogo dei d.d.t. emessi nel mese…);
  • entro il giorno 15 del mese successivo.

Fatta salva quindi la data di emissione della fattura differita che dovrà essere inviata allo SDI entro il 15 del mese successivo, con risposta all’interpello n 437 del 28.10.2019 l’Agenzia delle Entrate scioglie definitivamente il dubbio sulla data da indicare in fattura:

  • data di effettuazione dell’ultima operazione del mese (es. data dell’ultimo d.d.t.);

           oppure, alternativamente:

  • data di fine mese.

Esempio 1:

FATTURA IMMEDIATA/ACCOMPAGNATORIA

Un commerciante effettua una vendita il giorno 15 ottobre ed emette fattura immediata; procede come segue:

  • Compila il campo “data” indicando il giorno 15 ottobre, giorno di “effettuazione dell’operazione”;
  • Data la fattura elettronica e la invia allo SdI entro 12 giorni di calendario; quindi il 27 ottobre corrisponderà con il termine ultimo per datare ed inviare la fattura allo SdI;

oppure:

  • Data la fattura elettronica e la invia allo SdI entro le ore 24 del giorno stesso di effettuazione dell’operazione (in questo caso data di “effettuazione dell’operazione” e “data fattura” e contestuale invio allo SDI coincideranno con il 15 ottobre).

Esempio 2:

FATTURA DIFFERITA

Un commerciante effettua 4 distinte vendite nel mese di ottobre, emette i corrispondenti D.D.T. nei giorni 3, 10, 18 e 29 ottobre ed emette fattura differita; procede come segue:

  • Compila il campo “data” indicando la data dell’ultimo giorno di effettuazione dell’operazione, corrispondente con la data dell’ultimo D.D.T. emesso, quindi 29 ottobre;

oppure:

  • Compila il campo “data” indicando l’ultimo giorno del mese, quindi 31 ottobre;
  • Conclude con invio allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo, quindi entro il 15 novembre.

Concludendo, il succo della risposta all’interpello data dall’Agenzia delle Entrate è che non vi è nessuna differenza se la data fattura corrisponde con la “data di effettuazione dell’ultima operazione effettuata nel mese” o con la “data di fine mese”.

 

festini fabrizio

   f.festini@eusebiassociati.it

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