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CORRISPETTIVI TELEMATICI

IL CONTENUTO, OBBLIGATORIO, DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

(decreto interministeriale del 7/12/2016 – provvedimenti Direttore Agenzia Entrate del 28/10/2016 e 18/04/2019)

La presente circolare ha lo scopo di far chiarezza sul contenuto, obbligatorio, del documento commerciale (ex scontrino fiscale), quel documento emesso al cliente tramite i nuovi R.T. – Registratori Telematici; tali indicazioni sono state fornite dall’amministrazione finanziaria tramite Decreto Interministeriale del 07/12/2016.

 IL DOCUMENTO COMMERCIALE DEVE RIPORTARE:

  • gli identificativi del soggetto emittente;
  • la locuzione standarddocumento commerciale” di vendita o prestazione;
  • la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;
  • l’aliquota applicabile (o la natura operazione, se l’imposta non è presente);
  • il totale complessivo con separata indicazione della quota parte riferibile all’IVA;
  • la somma che risulta essere stata pagata in contanti;
  • la somma che risulta incassata con moneta elettronica;
  • l’importo non riscosso;
  • il resto;
  • l’importo pagato;
  • la data e ora di emissione;
  • il numero progressivo del documento commerciale;
  • l’eventuale codice fiscale del cliente (necessario affinché il documento abbia valore fiscale per l’acquirente, e non solo valore di quietanza);
  • l’identificativo del Registratore Telematico tramite il quale il documento commerciale è stato emesso;
  • sono inoltre lasciate a disposizione alcune righe per messaggi personalizzati, quali ad esempio promozioni.

Rispetto ai dati già presenti nell’ex scontrino fiscale quindi, il documento commerciale deve indicare anche i seguenti nuovi dati (in precedenza non presenti o non obbligatori):

 DESCRIZIONE DEI BENI CEDUTI O DEI SERVIZI RESI

Per intenderci non sono più valide le generiche indicazioni tipo “reparto 1” o “abbigliamento”, “bar” o altre terminologie simili utilizzate in precedenza con lo scontrino fiscale; ora andrà indicato, per esempio nel caso di un BAR: “caffè”, “brioche”, “gelato”, etc….nel caso di un artigiano (prestazioni di servizi), andrà indicata la tipologia di servizio reso: “tagliando auto” o “equilibratura gomme”, “manutenzione impianto riscaldamento” o “tinteggiatura pareti”, “ceretta viso”, etc….

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INDICAZIONE DEL RESTO

Va inoltre obbligatoriamente specificata la modalità di pagamento scelta dal cliente:

  • INCASSO IN CONTANTI”, in questo caso va indicato anche il “RESTO”;
  • INCASSO IN MONETA ELETTRONICA”, nei casi di pagamenti con Bancomat, carte di credito o altri strumenti elettronici di pagamento (es. Satispay).

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’eventuale mancata specificazione del “RESTO” non è direttamente sanzionabile.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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