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SUPER E IPERAMMORTAMENTO

DIVENTANO CREDITI D’IMPOSTA DAL 2020

(Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019)

La Legge di Bilancio 2020 “trasforma” il Superammortamento e l’Iperammortamento in un “credito d’imposta”.

BENI AGEVOLABILI

Possono godere del credito d’imposta gli acquisti di:

  • beni strumentali nuovi di fabbrica (compresi gli autocarri per trasporto di cose);
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano.

 Sono oggetto dell’agevolazione anche l’acquisto di beni che vengono esposti nello show room ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.

BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti relativi a:

  • beni merce;
  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli per il trasporto di persone quali autovetture, e autocaravan, ciclomotori e motocicli);
  • beni per i quali è prevista una aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’Allegato 3 alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ad esempio, condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.);
  • tutti i beni usati.

 PERIODO TEMPORALE

Per godere del credito d’imposta gli acquisti di beni strumentali nuovi di fabbrica dovranno essere effettuati:

  • dal I° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
  • entro il 30 giugno 2021 a patto che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato pagato uno o più acconti in misura almeno pari al 20% del costo imponibile d’acquisto.

 ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA

E’ riconosciuto un credito d’imposta in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti:

  • 6% del costo per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “Industria 4.0”, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che godevano dell’iper-ammortamento);
  • 20% per la quota di investimenti tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che godevano dell’iper-ammortamento);
  • 15% per gli investimenti relativi a beni compresi nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 (beni immateriali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000,00.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come tutti i crediti d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24:

  • in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali);
  • a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta “interconnessione” per i beni “Industria 4.0”.

 

importante! le imprese dovranno effettuare apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico MISE.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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