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ESTEROMETRO 2020

LA PRESENTAZIONE DIVENTA A CADENZA TRIMESTRALE 

(rif. norm. Art. 1 comma 3-bis D.Lgs. n. 127/2015 – provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018D.L. 119/2018 – decreto fiscale collegato D.L. n. 124 26.10.19 )

Il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020, modifica la cadenza di presentazione che passa da mensile a trimestrale, con decorrenza anno 2020.

Di seguito un sunto della norma.

LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

L’Esterometro deve essere trasmesso per le operazioni di:

  • Acquisti e cessioni di beni;
  • Prestazioni di servizi;
  • Effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

E se non documentate da:

  • fatture elettroniche;
  • bollette doganali.

In quanto, in questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni.

SCADENZA INVIO TELEMATICO

Il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 prevede l’invio telematico da mensile a trimestrale, da effettuarsi entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre:

TRIMESTRE INVIO TELEMATICO
I° trimestre 30 aprile
II° trimestre 31 luglio
III° trimestre 31 ottobre
IV° trimestre 31 gennaio

alla data di emissione per le fatture emesse;

  • alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.

Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l’obbligo si intende come già assolto.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono obbligati all’invio dell’Esterometro:

  • i soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato.

Sono esclusi all’invio dell’Esterometro:

  • i contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all’invio dei dati Tessera Sanitaria (praticamente gli esclusi da fattura elettronica).

CONTENUTO DELL’ESTEROMETRO

Per ogni operazione transfrontaliera, in acquisto o vendita, gli obbligati trasmetteranno:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • l’imposta;
  • ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione dell’Esterometro è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa:

  • pari a € 2,00 per ogni fattura;
  • con un massimo di € 1.000,00 a trimestre.

È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.

In sintesi:

FATTURE RICEVUTE

Intrastat Esterometro
Fattura acquisto servizi UE SI* SI
Fattura acquisto servizi extraUE Non vi è obbligo SI
Fattura acquisto beni UE SI* SI
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale) Non vi è obbligo Esonero

FATTURE EMESSE

Intrastat Esterometro
Fattura cessione servizi UE SI* SI
Fattura elettronica cessione servizi UE SI* Esonero
Fattura cessione servizi extraUE Non vi è obbligo SI
Fattura elettronica cessione servizi extraUE Non vi è obbligo Esonero
Fattura cessione beni UE SI* SI
Fattura elettronica cessione beni UE SI* Esonero
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale) Non vi è obbligo Esonero
Fattura elettronica cessione beni extraUE Non vi è obbligo Esonero

 

* I modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi, con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto:

 

Tipologia di operazione Modello Intastat Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione

(invio entro il giorno 25 del mese successivo)

Cessioni Intra UE Intra 1 bis > 50.000 euro Mensile
≤ 50.000 euro Trimestrale
Acquisti Intra UE Intra 2 bis ≥ 200.000 Mensile
< 200.000 Non vi è obbligo
Prestazione rese a soggetti UE Intra 1 quater > 50.000 euro Mensile
≤ 50.000 euro Trimestrale
Prestazioni ricevute da soggetti UE Intra 2 quater ≥ 100.000 Mensile
< 100.000 Non vi è obbligo

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER IL CLIENTE!!

Come innanzi evidenziato, l’ ESTEROMETRO è un adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente.

Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) ENTRO E NON OLTRE il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione).

 

fabrizio festini

f.festini@eusebiassociati.it

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