ESTEROMETRO 2020
LA PRESENTAZIONE DIVENTA A CADENZA TRIMESTRALE
(rif. norm. Art. 1 comma 3-bis D.Lgs. n. 127/2015 – provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 – D.L. 119/2018 – decreto fiscale collegato D.L. n. 124 26.10.19 )
Il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020, modifica la cadenza di presentazione che passa da mensile a trimestrale, con decorrenza anno 2020.
Di seguito un sunto della norma.
LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
L’Esterometro deve essere trasmesso per le operazioni di:
- Acquisti e cessioni di beni;
- Prestazioni di servizi;
- Effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
E se non documentate da:
- fatture elettroniche;
- bollette doganali.
In quanto, in questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni.
SCADENZA INVIO TELEMATICO
Il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 prevede l’invio telematico da mensile a trimestrale, da effettuarsi entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre:
TRIMESTRE | INVIO TELEMATICO |
I° trimestre | 30 aprile |
II° trimestre | 31 luglio |
III° trimestre | 31 ottobre |
IV° trimestre | 31 gennaio |
alla data di emissione per le fatture emesse;
- alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.
Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l’obbligo si intende come già assolto.
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI
Sono obbligati all’invio dell’Esterometro:
- i soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato.
Sono esclusi all’invio dell’Esterometro:
- i contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all’invio dei dati Tessera Sanitaria (praticamente gli esclusi da fattura elettronica).
CONTENUTO DELL’ESTEROMETRO
Per ogni operazione transfrontaliera, in acquisto o vendita, gli obbligati trasmetteranno:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata;
- l’imposta;
- ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.
SANZIONI
In caso di omessa o errata trasmissione dell’Esterometro è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa:
- pari a € 2,00 per ogni fattura;
- con un massimo di € 1.000,00 a trimestre.
È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.
In sintesi:
FATTURE RICEVUTE
Intrastat | Esterometro | |
Fattura acquisto servizi UE | SI* | SI |
Fattura acquisto servizi extraUE | Non vi è obbligo | SI |
Fattura acquisto beni UE | SI* | SI |
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale) | Non vi è obbligo | Esonero |
FATTURE EMESSE
Intrastat | Esterometro | |
Fattura cessione servizi UE | SI* | SI |
Fattura elettronica cessione servizi UE | SI* | Esonero |
Fattura cessione servizi extraUE | Non vi è obbligo | SI |
Fattura elettronica cessione servizi extraUE | Non vi è obbligo | Esonero |
Fattura cessione beni UE | SI* | SI |
Fattura elettronica cessione beni UE | SI* | Esonero |
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale) | Non vi è obbligo | Esonero |
Fattura elettronica cessione beni extraUE | Non vi è obbligo | Esonero |
* I modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi, con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto:
Tipologia di operazione | Modello Intastat | Operazioni trimestri precedenti | Periodicità di presentazione
(invio entro il giorno 25 del mese successivo) |
Cessioni Intra UE | Intra 1 bis | > 50.000 euro | Mensile |
≤ 50.000 euro | Trimestrale | ||
Acquisti Intra UE | Intra 2 bis | ≥ 200.000 | Mensile |
< 200.000 | Non vi è obbligo | ||
Prestazione rese a soggetti UE | Intra 1 quater | > 50.000 euro | Mensile |
≤ 50.000 euro | Trimestrale | ||
Prestazioni ricevute da soggetti UE | Intra 2 quater | ≥ 100.000 | Mensile |
< 100.000 | Non vi è obbligo |
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER IL CLIENTE!!
Come innanzi evidenziato, l’ ESTEROMETRO è un adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente.
Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) ENTRO E NON OLTRE il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione). |
fabrizio festini