Il fallimento od il concordato della casa mandante, comporta sempre l’onere di dover dimostrare al giudice fallimentare, il proprio diritto alle provvigioni ed alle eventuali indennità, con la presentazione di corposa e probante documentazione.
Nei rapporti di lunga durata – es. 10, 20, 30 anni – accade sovente che a causa di cambi del consulente o traslochi, le fatture e gli estratti conto provvigionali non si trovino più,perdendo prova documentale dei crediti.
Molti tribunali fallimentari escludono dal credito sia privilegiato che chirografario, quegli agenti che non dimostrino il diritto al proprio credito con la presentazione di idonea documentazione contabile (fatture e estratti conto provvigionali, registri Iva).
Esigete pertanto anche l’invio degli estratti conto provvigionali su carta intestata della casa mandante, l’obbligo di invio degli estratti e infatti previsto dagli Accordi Economici agli art. 6 comma 3 per il settore Commercio e art. 7 comma 3 per il settore Industria.
Festini Fabrizio