EMERGENZA SANITARIA
ADEMPIMENTI SOCIETA’ DI CAPITALI (srl, spa e coop.)
termini e modalità approvazione bilanci
copertura perdite – scioglimento
differimento nuovo codice della “crisi d’impresa”
A seguito della generale sospensione delle attività dovute all’emergenza sanitaria da covid19 sono intervenute modifiche a taluni obblighi imposti alle società di capitali (srl – spa – cooperative etc. etc.), in sintesi:
- Prorogati i termini entro i quali approvare il bilancio relativo all’esercizio 2019
- Informativa sul bilancio 2019 dei prevedibili effetti derivati dall’emergenza sanitaria
- Modalità più agevoli per lo svolgimento delle assemblee e l’espressione del voto
- Sospensione/rinvio della distribuzione di dividendi
- Verifica dei presupposti della continuità aziendale per effetto della crisi sopraggiunta
Approvazione del bilancio 2019
Il comma 1 dell’art. 106 del DL 18/2020 (cd “decreto cura Italia”) dispone che in deroga alle disposizioni del codice civile (art. 2364 e 2478 bis) e dello statuto della società l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28-6-2020) anziché nel termine ordinario di 120 giorni (30/4/2020). Conseguentemente il “progetto di bilancio” redatto dagli amministratori dovrà essere predisposto entro il termine del 29/5/2020.
Di fatto tale differimento potrebbe risultare poco funzionale dal momento che per richiedere agevolazioni o finanziamenti straordinari (cfr “decreto liquidità”), le banche, per istruire la pratica di rinnovo/ampliamento delle linee di credito richiederanno probabilmente la produzione del bilancio 2019.
I commi 2 e 3 dell’art. 106 dispongono, in deroga alle norme del codice civile (artt. 2370 – 2479 bis 4^co. – 2538 6^ co) e allo statuto della società, che l’avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all’assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione atti a garantire l’identità del soggetto ed il diritto di voto in deroga alle norme del codice civile (art. 2479 4^ co) che l’espressione di voto possa avvenire per via elettronica o per corrispondenza.
L’avviso di convocazione dovrà quindi stabilire le modalità prescelte.
Il comma 7 dispone che tali deroghe sono valide per le convocazioni avvenute entro il 31 luglio 2020 ovvero entro il periodo di emergenza sanitaria.
Al fine di usufruire di tale maggior termine non è richiesta alcuna determina o delibera in quanto detto termine è stato stabilito per legge.
La proroga del termine di approvazione del bilancio di esercizio comporta anche la proroga del termine per il versamento delle imposte e quindi il saldo delle imposte per l’anno 2019, unitamente al 1^ acconto 2020, potranno essere versati entro il 31/7/2020 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 31/8/2020 con la maggiorazione dello 0,40%.
Sospensione delle attività – informativa nei bilanci 2019
Secondo i principi contabili, gli amministratori devono riferire nella nota integrativa relativa al bilancio in approvazione, dei fatti che si verificano tra la data di chiusura del bilancio (31.12.2019) e la data di redazione del bilancio (29/5/2020 ovvero 28/6/2020 data di approvazione) che possano produrre effetti sul risultato del bilancio in esame.
Per i bilanci 2019 occorrerà quindi fornire informazioni (nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione) circa gli effetti della sospensione dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria conclamata dal mese di febbraio 2020: cioè i prevedibili effetti sull’esercizio 2020.
Tale obbligo è posto a carico delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata mentre ne sono escluse le cd “micro imprese”. Non è previsto alcun obbligo di rilevare un fondo rischi mentre è consigliabile evitare la distribuzione di utili preferendo l’accantonamento alle riserve.
Nel bilancio 2019, l’informativa comparirà nella cd “parte generale” quale iniziale inquadramento degli effetti dell’emergenza sanitaria e nella sezione conclusiva “evoluzione prevedibile della gestione” quale focus sugli effetti dell’andamento dei primi mesi dell’anno 2020 e quindi del risultato atteso per l’anno in corso e quindi della cd continuità aziendale.
Perdite d’esercizio e conseguenti riduzione/ricostituzione di capitale sociale – scioglimento
La copertura delle perdite è regolata dagli artt. 2446 – art. 2447 – art. 2482 bis del codice civile che definiscono gli interventi da assumere in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
Lo scioglimento della società a seguito di perdite è invece regolato dagli artt. 2484 co 1 nr 4 e 2545 duodecies del codice civile laddove dispongono che in caso di mancata ricostituzione del capitale sociale per perdite, la società deve essere posta in liquidazione.
L’art. 6 del DL 23/2020 provvede a regolamentare e sterilizzare gli effetti “dirompenti e abnormi” generati dalla sospensione delle attività nell’esercizio 2020. Quindi in caso di perdite d’esercizio subite nell’esercizio 2020 che influiscono pesantemente sul patrimonio netto non vi è l’obbligo automatico di ricorrere alla copertura delle perdite o allo scioglimento della società. Resta tuttavia valido l’obbligo di fornire una tempestiva e dettagliata informativa ai soci degli effetti della perdita subita sulla continuità dell’impresa. Questa agevolazione non riguarda i bilanci relativi all’esercizio 2019 per i quali valgono le norme ordinarie.
Principio di continuità
L’art. 7 del DL 23/2020 prevede che relativamente al bilancio relativo all’anno 2020 (in approvazione nell’anno 2021) di valutare le voci di bilancio con i criteri di normale funzionamento anche se si tratterà di un bilancio compromesso dalla sospensione delle attività per effetto dell’emergenza sanitaria. Tale opportunità è consentita se la continuità aziendale (art. 2324 bis 1^ co nr.1) era già presente nel bilancio 2019 e non nel caso in cui il bilancio del 2019 era già compromesso per fatti estranei all’emergenza sanitaria.
Finanziamento dei soci
Al fine di incentivare l’intervento dei soci nel fornire alla società utili mezzi finanziari (finanziamento soci), l’art. 8 del DL 23/2020 disapplica l’obbligo di postergazione della restituzione. Quindi eventuali finanziamenti erogati dai soci a favore della società nel periodo 9 aprile – 31 dicembre 2020 potranno essere liberamente restituirli senza obbligo di postergazione (cfr 2467 e 2497 quinqiues).
Il nuovo codice della crisi
L’entrata in vigore del nuovo codice della crisi (ex Legge Fallimentare) è differita (cfr art. 5 del DL 23/2020) al 1^ settembre 2021 con uno slittamento di oltre un anno. L’aspetto più rilevante del differimento riguarda l’attivazione delle cd “procedure di allerta”. Il differimento previsto non riguarda le norme già in vigore dal 16 marzo 2019 come l’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Di conseguenza – oggi più che mai – gli amministratori e gli imprenditori, in ossequio ai dettami degli artt. 2086 e 2476 6^co del codice civile devono adottare adeguati assetti organizzativi al fine di presidiare e monitorare la continuità aziendale anche al fine di intercettare gli indizi di una irreversibile crisi d’impresa.