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LE REGOLE DA SEGUIRE DAL 4 MAGGIO

LE RISPOSTE FORNITE DAL GOVERNO AI QUESITI PIU’ FREQUENTI

(F.A.Q. del Governo aggiornate al 02.05.2020)

Le risposte fornite dal Governo, aggiornate a ieri 2 maggio, in merito all’applicazione del D.P.C.M. del 26 aprile scorso, sono valide dal 4 al 17 maggio.

LIBERTA’ NEGLI SPOSTAMENTI

Domanda: Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?

Risposta: Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito). Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive  e possibilmente all’aperto. Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Domanda: Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Risposta: Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Domanda: Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

Risposta: L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili,  le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ COMMERCIALI

Domanda: Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?

Risposta: Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

Domanda: I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?

Risposta: Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.

Domanda: I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Risposta: Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.

Domanda: Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?

Risposta: No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Domanda: È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?

Risposta: No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

Domanda: Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. “take-away”, quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Risposta: Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto. La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.  Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

Domanda: E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?

Risposta: Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

Domanda: Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?

Risposta: Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. E’ quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.

Domanda: Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?

Risposta: Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

Domanda: Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?

Risposta: Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dpcm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Domanda: Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Risposta: Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).

Domanda: Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Risposta: Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

Domanda: Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?

Risposta: Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

CANTIERI

Domanda: I cantieri rimangono aperti?

Risposta: Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA

Domanda: È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?

Risposta: Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.

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