DECRETO RILANCIO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA E LAVORO AUTONOMO
(Decreto Rilancio – D.L. n. 34 del 19.20.2020 art. 25)
Il c.d. Decreto Rilancio prevede la concessione di contributi a fondo perduto a determinate categorie di soggetti, a patto che la loro attività sia stata colpita dall’emergenza epidemiologica. La presente sintesi purtroppo non è da ritenersi ancora definitiva in quanto il Decreto in oggetto deve ancora passare, con rischio modifiche, la conversione in Legge, inoltre sull’argomento dovrà esprimersi l’Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento del Direttore. Pertanto non resta che munirsi di pazienza ed attendere versione definitiva e precise istruzioni.
SOGGETTI AMMESSI
- Esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo;
- Soggetti titolari di partita Iva che conseguono reddito agrario (art. 32 Tuir).
SOGGETTI ESCLUSI
- Soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della domanda di contributo;
- Professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori dipendenti e titolari di partita Iva nonché lavoratori dipendenti;
- Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- Intermediari finanziari e società di partecipazione.
LIMITI DIMENSIONALI E DANNI DA COVID-19
i soggetti ammessi al contributo (di cui sopra) devono aver conseguito nel periodo d’imposta 2019:
- Ricavi o compensi NON superiori a 5 milioni di euro;
- Fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori a 2/3 di quelli di aprile 2019.
Il calo di almeno 2/3 di fatturato e corrispettivi non è richiesto nei seguenti casi:
- Soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal I° gennaio 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, bisogna fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Alla base del conteggio del contributo a fondo perduto vi è la differenza tra il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 con quelli dello stesso periodo 2019, se almeno pari ai 2/3. A tale differenza vengono poi applicate delle percentuali a seconda delle dimensioni aziendali in termini di ricavi/compensi:
ricavi/compensi < o = € 400.000 | 20% della differenza tra fatturato aprile 2020 e fatturato aprile 2019 (se almeno pari ai 2/3) |
Ricavi/compensi > € 400.000 e < € 1 milione | 15% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019 (se almeno pari ai 2/3) |
Ricavi/compensi > € 1 milione e < 5 milioni | 10% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019 (se almeno pari ai 2/3) |
CONTRIBUTO MINIMO RICONOSCIUTO
Qualora dai conteggi fatti con le suddette modalità il contributo risulti spettante, verrà comunque riconosciuto nelle seguenti misure minime:
- Ditte individuali € 1.000,00;
- Società € 2.000,00;
- Il contributo minimo viene riconosciuto anche a chi ha iniziato l’attività post aprile 2019 (e quindi non ha la possibilità di applicare il conteggio di cui sopra).
Importante!: il contributo è esentasse, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell’Irap.
PROCEDURA DI EROGAZIONE
Come detto in premessa, posto il fatto che il Decreto deve passare la conversione in Legge (con eventuali modifiche), ed è soggetto a Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate…al momento la procedura di erogazione prevede i seguenti step:
- L’istanza di richiesta del contributo potrà essere presentata entro 60 gg. dall’avvio della procedura telematica emanata dal Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate;
- L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica;
- All’istanza andrà allegata Autocertificazione Antimafia.
PROCEDURA DI CONTROLLO E SANZIONI
Molto importante sapere a cosa si va incontro nel presentare una Autocertificazione Antimafia irregolare e a percepire un contributo in realtà non spettante (gli organi predisposti al controllo sono Guardia di Finanza per quanto riguarda Autocertificazione Antimafia e Agenzia Entrate per spettanza contributo a fondo perduto);
- Sanzione dal 100% al 200% del contributo indebitamente ottenuto;
- Reclusione da 2 a 6 anni.
Festini Fabrizio