DECRETO RILANCIO
PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE
(D.L. n. 34 del 19.05.2020 artt. 126-127)
Il Decreto Rilancio riscrive la proroga dei principali versamenti tributari e previdenziali in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, posticipandoli al 16 settembre.
SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA
Contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA
La proroga coinvolge i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- V.A.;
- Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Premi Inail.
PROROGA VERSAMENTI SOSPESI DAL 08 AL 31 MARZO
- Contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato:
- Con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro;
- Senza obbligo di dover dimostrare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
I versamenti in autoliquidazione di cui sopra possono essere posticipati al 16 settembre e pagabili:
- In unica soluzione;
- In 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre;
- Senza maggiorazione di sanzioni e interessi.
SOGGETTI CHE OPERANO IN SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA
Per i soggetti individuati dall’Art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020, a solo titolo di esempio:
- Attività turistiche e soggetti equiparati (agenzie viaggio e turismo, tour operator);
- Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- Servizi di autotrasporto merci e passeggeri…
I versamenti in autoliquidazione di cui sopra, la cui scadenza naturale ricadeva nel periodo dal 02 marzo al 30 aprile, possono essere posticipati al 16 settembre e pagabili:
- In unica soluzione;
- In 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre;
- Senza maggiorazione di sanzioni e interessi.
PROROGA VESAMENTI CADENTI NEL PERIODO APRILE/MAGGIO
Per la totalità dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è prevista la sospensione delle scadenze di aprile/maggio secondo il seguente calendario ma solo per coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi:
- Contribuenti con ricavi/compensi NON superiori a 50 milioni di euro:
- Con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del periodo aprile/maggio 2020 almeno del 33% rispetto al periodo aprile/maggio 2019;
- Contribuenti con ricavi/compensi SUPERIORI a 50 milioni di euro:
- Con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del periodo aprile/maggio 2020 almeno del 50% rispetto al periodo aprile/maggio 2019.
I versamenti in autoliquidazione di cui sopra la cui scadenza naturale ricade nei periodi aprile/maggio, possono essere posticipati al 16 settembre e pagabili:
- In unica soluzione;
- In 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre;
- Senza maggiorazione di sanzioni e interessi.
DEBITI CON AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
ROTTAMAZIONE-TER E SALDO e STRALCIO
Il Decreto Rilancio prevede, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle relative rate in scadenza nel 2020, non determina la perdita dei benefici se il debitore effettuerà l’integrale versamento delle stesse entro e non oltre il 10 dicembre 2020. In caso di pagamento oltre il termine massimo del 10 dicembre, la misura agevolativa non si perfezionerà (decadimento della Rottamazione-ter e/o del Saldo e Stralcio) ed i pagamenti effettuati verranno considerai “in acconto” delle somme dovute.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.
Eventuali cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione possono essere rateizzate con domanda di rateazione da presentarsi entro il 30 settembre.
RATEIZZAZIONI
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Festini Fabrizio