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DECRETO “AGOSTO”

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO

E IL RILANCIO DELL’ECONOMIA

NOVITA’ NEL MONDO DEL LAVORO

(D.L. n. 104 del 14.08.2020 in vigore dal 15 agosto)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto il Decreto Legge n. 104 c.d. “Decreto Agosto”, in vigore dal 15 agosto, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Il decreto interviene in numerosissimi ambiti con stanziamenti per circa 25 miliardi di euro per il contrasto alla crisi economica causata dal Coronavirus. In questa circolare verranno trattate le novità introdotto nel mondo del lavoro.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 1)

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di:

  • cassa integrazione ordinaria;
  • assegno ordinario;
  • cassa integrazione in deroga.

come già previsto dal decreto Cura Italia per una durata massima di complessive diciotto settimane da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio  e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio, saranno conteggiati nel nuovo stanziamento.

Le 18 settimane sono suddivise in due periodi da 9 settimane ciascuno, il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primo periodo. Per le seconde 9 settimane di cassa integrazione, le aziende devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, per i datori di lavoro che hanno avuto unariduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
  • al 18% della retribuzione per i datori di lavoroche non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

NON è dovuto il contributo addizionale:

  • se è presente una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (Art. 3)

E’ prevista una nuova agevolazione per le imprese che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus che consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione di cui hanno già fruito per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite. L’esonero comporta l’applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, già previsto dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio, modificato dal decreto agosto.

Importante! L’agevolazione è sottoposta alla direttiva sugli aiuti di stato ed è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI NASPI E DIS-COLL (Art. 5)

Le indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL in scadenza nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’estensione vale anche per le indennità già prorogate in precedenza dai decreti Cura Italia e Rilancio. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Il costo stimato supera il miliardo di euro.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (Art. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dall’esonero sono esclusi:

  • aziende del settore agricolo;
  • contratti di apprendistato; 
  • contratti di lavoro domestico;  
  • lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

 L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (Art. 7)

Lo sgravio totale dei contributi previdenziali si applica anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale stipulati entro il 31.12.2020 sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con le stesse modalità previste all’art. precedente tranne che per la durata, fissata a un periodo massimo di tre mesi.  E’ possibile anche la conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’applicazione dello sgravio per sei mesi descritto dall’art. 6.

Importante! L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (Art. 8)

L’art.8 con una formulazione molto breve, ma finalmente chiara, riscrive la norma del decreto Rilancio e  introduce importanti novità in tema di contratti a termine:

dalla data di entrata in vigore del Decreto Agosto (15 agosto) è possibile rinnovare  o prorogare  senza causali e per una sola volta i contratti a termine sia diretti che  in somministrazione, per un massimo di 12 mesi  purché la firma avvenga entro il 31.12.2020. La durata complessiva con rinnovi e proroghe comunque deve restare entro i 24 mesi previsti dal Decreto Dignità.

Inoltre, viene abrogata la norma del decreto Rilancio che prevedeva l’obbligo di prorogare contratti a tempo determinato o di apprendistato scaduti per gli eventuali periodi di interruzioni o riduzioni dell’attività lavorativa imposte dall’emergenza.

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (Art. 14)

È prevista la proroga del blocco ai licenziamenti ma solo per:

  • le aziende che utilizzano la cassa integrazione prevista dall’art. 1 di questo decreto;
  • quelle che l’hanno utilizzata e optano per il nuovo esonero contributivo ex art. 3 del decreto Agosto.

Ricordiamo che si tratta nello specifico del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo oggettivo, attivo già da marzo a seguito del decreto Cura Italia e rinnovato dal decreto Rilancio, con scadenza prevista il prossimo 17 agosto.

Lo stop si applica per tutto il periodo di utilizzo e varia a seconda dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. La data finale per chi inizia l’utilizzo senza interruzioni il 13 luglio scatterà il 16 novembre 2020.

 Restano sempre esclusi dal divieto:

  • i casi di cambio di appalto in cui “il personale interessato dal recesso, già sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore”;
  • le imprese che hanno cessato l’attività;
  • le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non RSU RSA) solo per i lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Si riconferma invece al comma 4 la previsione del decreto Rilancio, per cui le aziende che rinunciano a procedure di licenziamento già avviate possono revocarle, senza oneri per i datori di lavoro purché facciano richiesta contestualmente di cassa integrazione.

 

Per approfondimenti potete contattare i ns Consulenti del Lavoro:

        Elisabetta Corsaletti                         Andrea Uguccioni                         Annalisa Olivieri

e.corsaletti@eusebiassociati.it   a.uguccioni@eusebiassociati.it    a.olivieri@eusebiassociati.it

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