MOD. 770/2020 –  DICHIARAZIONE SOSTITUTI D’IMPOSTA

– SCADENZE, NOVITA’ E SANZIONI –

I sostituti d’imposta che nell’anno 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e versato contributi previdenziali e assistenziali all’INPS, all’INPDAP, e/o premi assicurativi all’INAIL devono presentare apposita dichiarazione: il Modello 770/2020 entro il 31 ottobre prorogato al 2 novembre 2020, poiché il 31 ottobre cade di sabato.

La grande novità che riguarda il modello 770/2020 è che questa dichiarazione è stata estesa anche alle persone fisiche che rientrano nel regime forfettario e operano le ritenute alla fonte. Gli altri soggetti obbligati a presentare il modello 770/2020 per l’anno d’imposta 2019 sono:

  • le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, quindi regioni, province, comuni) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomini;
  • le società di persone;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Al sostituto d’imposta è consentito regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, pertanto è consigliabile il pagamento delle ritenute alla fonte operate e non versate per l’anno 2019 entro l’ultima scadenza del 31.10.2020.

Con l’occasione siamo a richiedere le quietanze degli F24 versati nell’anno 2019 nonché quelli non addebitati per poter procedere in sede di dichiarazione al ravvedimento operoso al fine di poter applicare la sanzione ridotta.

Cordiali saluti

 

I Consulenti del Lavoro:   Elisabetta Corsaletti Andrea Uguccioni Annalisa Olivieri