CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI POS
(D.L. n. 124/2019 art. 22)
Al via il credito d’imposta riconosciuto a parziale compensazione delle commissioni addebitate alle imprese sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici da parte del consumatore finale.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta non è per tutti: viene infatti riconosciuto:
- a imprese ed esercenti arti e professioni;
- che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 400.000,00.
ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto a fronte delle commissioni operate dagli istituti di credito e gestori della moneta elettronica per:
- Transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali (persone fisiche – sono pertanto escluse le transazioni effettuate da imprese e professionisti);
ed è riconosciuto nella misura del:
- 30% delle commissioni addebitate da banche e gestori moneta elettronica.
Importante!
Il credito d’imposta è esentasse, pertanto non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
IL FUNZIONAMENTO, PIUTTOSTO ARTICOLATO, IN SINTESI
Tutto tranne che semplice la fruizione del credito d’imposta: di seguito si cerca di fare una sintesi di tutto il “percorso” che fa il credito d’imposta prima della sua fruizione in F24.
1.banche e gestori di moneta elettronica hanno l’obbligo di comunicare con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate, le commissioni operate sulle transazioni elettroniche effettuate dai titolari d’impresa, arti e professioni;
2.le stesse banche e gestori di moneta elettronica dovranno successivamente informare tramite P.E.C. o servizi di remote banking, sempre con cadenza mensile, i titolari d’impresa, arti e professioni, specificando le seguenti 3 voci:
- Elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel mese precedente, numero e valore;
- Numero e valore delle sole operazioni effettuate da consumatori finali;
- Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.
3.il credito d’imposta pari al 30% andrà conteggiato sull’ammontare delle commissioni e spese di cui alle precedenti voci b) e c).
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta può essere compensato con debiti di natura diversa in F24 che deve transitare esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia Entrate (Fisconline, Entratel):
- Dal mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte della banca/gestore;
- Indicando nell’F24:
- Il codice tributo 6916;
- Il mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni;
- Anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni.
QUADRO RU e CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Pena la restituzione con tanto di sanzioni ed interessi:
- il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi in apposito quadro RU;
- la documentazione attestante l’addebito delle commissioni, ricevuta dalla banca o dal gestore della moneta elettronica, andrà conservata per un periodo di 10 anni a partire dall’anno in cui il credito è stato compensato.
Festini Fabrizio