EMERGENZA SANITARIA

NUOVO D.P.C.M. DEL 18 OTTOBRE 2020

A soli 5 giorni dall’ultimo D.P.C.M., ieri sera il Governo ha varato ulteriori disposizioni atte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19. In sostanza si tratta di 3 pagine che apportano alcune modifiche a quanto stabilito con il precedente D.P.C.M. del 13 ottobre scorso e che hanno come obbiettivo principale quello di contrastare la c.d. “movida”. Di seguito una sintesi delle  novità introdotte, principalmente rivolte al settore della ristorazione. Le nuove disposizioni sono in vigore da oggi 19 ottobre.

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

Premesso che con il termine “servizi di ristorazione” si intendono le attività di bar, pub, ristoranti, pizzerie (anche al taglio), gelaterie, pasticcerie, rosticcerie/gastronomie, di seguito le disposizioni in vigore sin da oggi per l’intero settore:

  • CONSUMO AL TAVOLO: le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 24:00 e con un massimo di 6 persone per tavolo;
  • SENZA CONSUMO AL TAVOLO: le attività di ristorazione sono consentite fino alle ore 18:00;
  • CONSEGNA A DOMICILIO: le attività di ristorazione tramite consegna al domicilio del cliente sono sempre consentite e senza limitazioni d’orario, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • RISTORAZIONE CON ASPORTO: le attività di ristorazione con asporto (principalmente svolte da attività artigiane quali pizzerie al taglio, rosticcerie/gastronomie, pasticcerie, gelaterie…), sono consentite fino alle ore 24:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Importante! Il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è ora esteso all’intera giornata e non più a partire dalle ore 18 (come da precedente DPCM).

  • CAPIENZA MASSIMA DI INGRESSI: le attività di ristorazione hanno l’obbligo di affiggere all’ingresso dei locali, un cartello che specifichi la capienza massima di persone ospitabili nel locale. Tale numero deve essere calcolato tenendo in considerazione le disposizioni dei Protocolli sulla sicurezza applicabili al settore;
  • FACOLTA’ CONCESSA AI SINDACI: viene concessa ai Sindaci la facoltà di disporre la chiusura anticipata al pubblico, dopo le ore 21:00, di vie o piazze nei centri urbani, dove alto è il rischio di assembramenti.
  • ATTIVITA’ ESONERATE DALLE NUOVE DISPOSIZIONI: restano aperti senza vincoli i servizi di ristorazione nelle aree di servizio e rifornimento di carburanti situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E BINGO

  • potranno restare aperte dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

SAGRE E FIERE

  • Sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
  • Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

CONVEGNI E CONGRESSI

  • Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali “in presenza”, le stesse sono consentite solo in modalità “a distanza”.

SPORT

  • Restano consentiti eventi e competizioni di attività sportive riconosciuti di interesse nazionale e regionale;
  • Sono sospese le gare e le competizioni relative a sport di contatto, a livello amatoriale e dilettantistico;
  • Restano consentiti gli allenamenti in forma individuale.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it