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EMERGENZA SANITARIA

DECRETO RISTORI

NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

(D.L. N. 137 DEL 28/10/2020)

CASSA INTEGRAZIONE

Il D.L. n. 137/2020, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di6 settimane, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute a:

  1. datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al decreto Agosto (D.L. n. 104/2020);
  2. datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 il quale dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i seguenti datori di lavoro:

  • coloro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • per coloro che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;
  • e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari a:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturatoinferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzionedel fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, se autorizzati, alle sei settimane del nuovo D.L. n. 137/2020.

BLOCCO LICENZIAMENTI

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

  • imprese che hanno cessato l’attività;
  • imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

ESONERO CONTRIBUTI

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimodi4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile. (In attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea)

SOSPENSIONE CONTRIBUTI

Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1, è prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre. Gli stessi potranno essereversati, senza applicazionedisanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

LAVORO AGILE

Viene esteso lo smartworking per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smartworking non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

NUOVE INDENNITA’

È prevista una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

 

     I Consulenti del Lavoro

       Corsaletti Elisabetta, Uguccioni Andrea, Olivieri Annalisa

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