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EMERGENZA SANITARIA

DECRETO RISTORI

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

ESTESO A OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE

(già Decreto Rilancio e Decreto Agosto – novità D.L. N. 137 DEL 28/10/2020 Art. 8)

Il Decreto Ristori (D.L. 137 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.10.2020) estende il credito d’imposta anche alle locazioni di ottobre, novembre e dicembre ma non per tutti! Infatti le agevolazioni del Decreto Ristori sono destinate esclusivamente alle imprese con attività prevalente rientrante nei  codici Ateco di cui all’allegato 1 del D.L. stesso (vedi in calce alla circolare). Inoltre continuerà a valere il requisito del calo del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 50% per ognuna delle mensilità coinvolte, rispetto agli stessi periodi del 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il Decreto Ristori riduce la platea dei beneficiari del credito d’imposta ad una ben circoscritta elencazione di codici Ateco di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso (vedi più avanti l’elenco completo).

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA E TIPOLOGIA DI IMMOBILI

  • il credito d’imposta è riconosciuto sulle locazioni di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività prevalente dell’impresa;
  • indipendentemente dal volume ricavi/compensi 2019 (no limite di 5 milioni di euro).
  1. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 60% dei canoni di ottobre, novembre e dicembre relativi a:
  • Locazione;
  • Leasing operativo (quello senza opzione di riscatto – esclusi leasing finanziario).
  1. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% dei canoni di ottobre, novembre e dicembre relativi a:
  • Affitto d’azienda se nel canone è ricompreso l’uso dell’immobile;
  • Concessione di immobili in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse (villaggi turistici, centri sportivi, coworking).

La data di riferimento da prendere come base del calcolo è la data di effettuazione dell’operazione:

  • Per le fatture immediate è la data della fattura riportata al campo 2.1.1.3 “data”;
  • Per i corrispettivi è la data del corrispettivo giornaliero;
  • Per le fatture differite farà fede la data dei D.D.T. o di qualsiasi altro documento di cui è fatta menzione nella fattura al fine di dimostrare la data di effettuazione dell’operazione.

REQUISITI PER GODERE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Poco o nulla cambia sul fronte dei requisiti da rispettare per usufruire del credito d’imposta:

  • Per ognuna delle mensilità interessate (ottobre, novembre e dicembre), aver conseguito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto alle stesse mensilità del 2019;

Attenzione!

  • Per le partite Iva attive dal 01.01.2019 nessun vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta può essere utilizzato, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

  • In compensazione in F24 a far data dal pagamento del canone (modalità rapida e consigliata) – codice tributo “6920” ??;
  • In dichiarazione dei redditi 2020 (quindi rimandandola al prossimo anno);
  • Cessione del credito al locatore o concedente o ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari.

Attenzione!

Pena decadenza, il credito d’imposta dovrà essere indicato in apposito quadro RU relativo alla prossima dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta, se non compensato totalmente entro il 2020, potrà essere riportato a credito negli anni successivi ma non potrà essere richiesto a rimborso.

 

 Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

 

ELENCO ATTIVITA’ BENEFICIARIE DEGLI AIUTI “DECRETO RISTORI”:

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