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EMERGENZA SANITARIA

“DECRETO NATALE”

(D.L. n. 172 del 18.12.2020 in vigore dal 19.12.2020)

Il Decreto Legge n. 172 del 18.12.2020, c.d. Decreto Natale, in vigore dal 19 dicembre, prevede dal 24 dicembre al 06 gennaio un nuovo lockdown a macchia di leopardo, prevedendo su tutto il territorio nazionale due zone, di colore arancione o rosso a seconda di ben definiti giorni di calendario. Contestualmente sono state stabilite nuove misure di ristoro, sotto forma di contributi a fondo perduto, a favore di alcune categorie di attività colpite dalle nuove restrizioni. Di seguito il dettaglio.

LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’

Le nuove disposizioni del D.L. n. 172 del 18.12.2020 vanno a sommarsi alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 03.12.2020 e al D.L. n. 158 del 02.12.2020. Pertanto le nuove disposizioni andranno analizzate prendendo in considerazione anche le precedenti misure restrittive.

  • COPRIFUOCO dalle ore 22 alle 5 su tutto il territorio nazionale (01.01.2021 fino alle 7);
  • ZONA ROSSA per le giornate 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio, pertanto:

 – Vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio Comune, fatti salvi i consueti motivi di lavoro, salute e necessità, comprovati da autocertificazione.

  • ZONA ARANCIONE per le giornate del 28-29-30 dicembre e 4 gennaio, pertanto:

 – Ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio Comune;

 – Fuori dal proprio Comune ci si potrà muovere con autocertificazione solo per motivi di lavoro, salute e necessità;

 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – sono consentiti gli spostamenti tra Comuni diversi ma per una distanza non superiore a 30 Km., con divieto di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.

  • DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella stessa Regione e per una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5 e le ore 22, nel limite di 2 persone oltre quelle ivi già conviventi (nell’abitazione ospitante). Nel conteggio delle 2 persone non rilevano i minori di 14 anni sui quali si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

LE ATTIVITA’ SOSPESE E QUELLE AUTORIZZATE

ZONA ARANCIONE – giorni 28-29-30  dicembre e 4 gennaio:

  • Sospesi i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie…) con le seguenti eccezioni:

 – Resta consentita l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale;

 – Resta consentita la ristorazione con consegna al domicilio del cliente senza limiti di orario;

 – Resta consentito l’asporto, fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio;

 – Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento di carburanti situate lungo le autostrade, strade europee E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

  • Commercio al dettaglio autorizzato;
  • Servizi alla persona autorizzati.

ZONA ROSSA – giorni 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio:

  • Sospesi i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie…) con le seguenti eccezioni:

 – Resta consentita l’attvità di mense e catering continuativo su base contrattuale;

 – Resta consentita la ristorazione con consegna al domicilio del cliente senza limiti di orario;

 – Resta consentito l’asporto, fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio;

 – Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento di carburanti situate lungo le autostrade, strade europee E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

  • Sospese le attività di commercio al dettaglio fatta eccezione per:

 – Vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 23 del DPCM del 03 dicembre (vedi in seguito).

  • Sospesi i mercati ad eccezione di:

 – Attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

  • Restano aperte:

 – Edicole;

 – Tabaccai;

 – Farmacie e parafarmacie.

  • Sospese le attività di servizi alla persona, quali centri estetici e tatoo, salvo quelle individuate dall’Allegato 24 al DPCM del 03.12.2020 e cioè:

 – Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

 – Attività delle lavanderie industriali;

 – Altre lavanderie, tintorie;

 – Servizi di pompe funebri e attività connesse;

 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

ATTIVITA’ CHE POSSONO RESTARE APERTE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE FESTIVITA’ (dal 24 dicembre al 6 gennaio) Allegato 23 al DPCM del 03.12.2020:

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 Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it