SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)

LE NUOVE REGOLE PER L’INVIO DEI DATI

(Decreto MEF del 19.10.2020)

con la pubblicazione del Decreto del Ministero Economia e Finanze MEF, arrivano, a decorrere dal nuovo anno, complicazioni per tutti i soggetti che operano nel settore medico: l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie diventerà, a partire dal primo gennaio 2021, con cadenza mensile (invece che annuale), con conseguente aggravio di adempimenti per gli operatori di settore!

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI AL S.T.S.

Sono obbligati all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie i seguenti soggetti:

  • Farmacie pubbliche e private;
  • Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art. 70 c. 2 Dlgs 193/2006);
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
  • Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercizi commerciali (Parafarmacie);
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Strutture sanitarie militari;
  • Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi;
  • Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13.08.2018 quali:

 – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

 – Tecnico audiometrista o tecnico audioprotesista;

 – Tecnico ortopedico;

 – Dietista;

 – Tecnico di neurofisiopatologia;

 – Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

 – Igienista dentale;

 – Fisioterapista;

 – Logopedista;

 – Podologo;

 – Ortottista e assistente di oftalmologia;

 – Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

 – Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

 – Terapista occupazionale;

 – Educatore professionale;

 – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

 – Assistente sanitario.

  • Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

NOVITA’ PREVISTE DAL DECRETO DEL M.E.F.

Il Decreto del MEF prevede:

  • per le spese sostenute a decorrere dal primo gennaio 2020;
  • che i soggetti di cui sopra, tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • relativamente ai dati dei documenti fiscali da loro emessi nei confronti dei propri clienti:

 – alla trasmissione dei medesimi dati;

 – compresa l’indicazione delle modalità di pagamento da parte dei propri clienti;

 – novità!! Dal 2021 con cadenza mensile!

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

La trasmissione dei dati va effettuata:

  • 2020 con cadenza annuale: entro il primo febbraio 2021 per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • 2021 con cadenza mensile: entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal I° gennaio 2021.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it