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Dal primo gennaio 2021 la fattura elettronica subisce un importante restyling: vi è infatti l’obbligo di fornire un grado maggiore di dettaglio nelle informazioni relative alla compilazione della fattura, al fine di mettere l’Amministrazione Finanziaria in condizioni di effettuare ulteriori verifiche, anche al fine di predisporre la precompilata IVA.

 NUOVI “CODICI NATURA”

Al fine di identificare con maggiore precisione la natura dell’operazione in tutti quei casi in cui l’Iva non è esposta, vengono introdotti nuovi “codici natura” e più precisamente:

  • Una suddivisione dettagliata dei codici N2, N3, N6;
  • Seguendo lo schema dei righi relativi al quadro VE della dichiarazione annuale Iva.
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NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

Se fino a domani i codici “tipo documento” sono limitati a 7, dal nuovo anno diventano 18!

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CASI A CUI FARE PARTICOLARE ATTENZIONE

Dal nuovo anno il soggetto emittente la fattura elettronica dovrà fare ancora più attenzione alla correttezza dei codici utilizzati in base alle norme Iva, in quanto eventuali errori possono dar luogo ad una errata formulazione del volume d’affari ai fini Iva oltre che, inevitabilmente, all’applicazione di pesanti sanzioni.

Di seguito alcuni casi pratici a cui fare particolare attenzione.

  • Fattura immediata:

“tipo documento” TD01 e 12 giorni per effettuare l’invio telematico;

  • Fattura differita:

 – Se fattura riepilogativa di cessioni di beni e servizi accompagnati da D.D.T. o altra idonea documentazione di prova dell’effettuazione delle prestazioni di servizi, il “tipo documento” da utilizzare sarà il TD24 – entro il 15 del mese successivo per l’invio telematico;

 – Se la fattura riguarda cessioni triangolari nazionali, il “tipo documento” da utilizzare sarà il TD25 – entro la fine del mese successivo per l’invio telematico.

  • Cessione beni ammortizzabili:

“tipo documento” TD26, il presente codice permetterà di escludere il valore della cessione del cespite dal conteggio del volume d’affari ai fini Iva.

DATI RITENUTA D’ACCONTO

Vengono introdotti nuovi codici per individuare il “tipo ritenuta”:

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DATI “MARCA DA BOLLO”

Nella sezione “dati bollo” vengono apportate le seguenti modifiche.

  • Bollo virtuale:

tale voce continua ad essere valorizzata (indicare “SI”) nei casi in cui la fattura è soggetta all’imposta di bollo (fortettari e, in generale, in tutti i casi in cui non sia soggetta ad Iva e di importo superiore a € 77,47);

  • Importo bollo:

questo campo diventa opzionale, quindi non più obbligatorio.

PRECOMPILATA DICHIARAZIONE IVA

Uno dei principali motivi che hanno portato all’introduzione delle nuove specifiche sulla fattura elettronica fin qui viste, è la compilazione, dal parte dell’Amministrazione Finanziaria, della c.d. “precompilata” della dichiarazione annuale IVA. A nostro parere risulterà essere l’ennesima nuova incombenza per il contribuente ed il Professionista i quali dovranno confrontare i dati forniti dall’Amministrazione tramite la precompilata e quelli risultanti dalla dichiarazione Iva elaborata in base ai reali dati Iva aziendali, con l’ulteriore onere, in caso di discordanza, di correggere all’Amministrazione eventuali errori commessi.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it