TRATTAMENTO DELLE PERDITE 2020
(art. 1 comma 266 Legge di Bilancio 2021)
L’art. 1 co. 266 della L. 178/2020 (legge di bilancio o finanziaria 2021) prevede – per le società di capitali – un trattamento speciale in deroga ai principi contabili e codicistici rinviando al 2026 (approvazione del bilancio 2025) gli interventi da parte dei soci. Quindi le società possono continuare ad esercitare l’attività senza dover subire l’imposizione di una ricapitalizzazione o scioglimento della società (art. 2484 cc). Ovviamente si tratta di una facoltà potendo le imprese intervenire ricostituendo il capitale sociale.
Il trattamento delle perdite deve essere valutato sotto due aspetti: ai fini civilistici e ai fini fiscali.
AI FINI CIVILISTICI (SOCIETA’ DI CAPITALI)
La nuova norma sospende l’obbligo:
- Ridurre il capitale sociale entro l’anno 2021 ex artt. 2446 (per le spa) e 2482 bis cc (per le srl) quando la perdita del 2020 è superiore ad un terzo. Tale obbligo (di ridurre il capitale sociale) scatterà solo nell’esercizio 2026;
- Stesso trattamento anche per le perdite che eccedono il terzo del capitale e che riducano lo stesso al di sotto del minimo ex artt. 2447 (per le spa) e 2482 ter cc (per le srl) con obbligo di ricostituire il capitale stesso al minimo legale.
Allo stato attuale la norma vale solo per le perdite subite nell’anno 2020 e quindi sono escluse quelle che potrebbero derivare anche dall’esercizio 2021 anno nel quale la crisi derivata dall’emergenza sanitaria non è ancora esclusa. Quindi, salvo interventi del legislatore, le perdite del 2021 dovranno essere ripianate nei termini ordinari delle disposizioni codicistiche cioè entro l’esercizio 2022-2023. Anche per questo motivo sarà necessario tener separatamente indicate le perdite 2020 così trattarle diversamente dalle perdite eventualmente subite negli anni successivi. Tale informazione deve espressamente essere indicata in NOTA INTEGRATIVA.
Le perdite subite nell’anno 2019 accertate dopo il 9-4-2020 (cioè bilanci approvati) avranno lo stesso trattamento di quelle riferite all’anno 2020 e quindi sospese fino al 2026 (o 2025 nel caso in cui l’anno 2020 si dovesse chiudere con un utile anziché una perdita).
E’ comunque fondamentale monitorare l’andamento societario intervenendo tempestivamente al fine di non occultare una potenziale assenza di “continuità aziendale”.
La norma pur avendo sterilizzato le perdite subite nell’anno 2020 nulla dice rispetto all’incidenza degli “indicatori della crisi”. Tali indicatori (che salvo proroghe saranno operativi dal 1° settembre 2021) costituiscono uno degli elementi fondamentali del Codice della Crisi che sostituisce la Legge Fallimentare. Non essendo intervenuta nessuna proroga i sindaci ed i revisori dovranno dunque vigilare e assumere gli obblighi di segnalazione a seconda della gravità della situazione: a) PERDITE INFERIORI AD 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE, b) PERDITE SUPERIORI AD 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE; c) PERDITE CHE RIDUCONO IL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO O CHE DETERMINANO UN CAPITALE NEGATIVO.
In tutti i casi è necessaria una attenta e argomentata analisi della situazione verificando:
- Le cause della perdita al fine di comprendere se la riduzione/annullamento del capitale derivano dalla crisi economica causata dall’emergenza sanitaria;
- La sussistenza del requisito di continuità aziendale;
- I risultati degli indicatori della crisi e degli strumenti di allerta previsti dal codice della crisi;
- I fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione del bilancio;
E’ sicuramente opportuno assumere apposita delibera dell’assemblea dei soci, convoca senza indugio, nella quale rappresentare le valutazioni a sostegno del rinvio degli interventi a copertura delle perdite. Se nominati, i sindaci ed i revisori, devono formulare specifiche osservazioni.
Nel caso di capitale negativo, allo stato attuale e salvo proroghe, con l’entrata in vigore al 1° settembre 2021 del codice della crisi e degli strumenti di allerta, deriverà l’obbligo di segnalazione all’OCRI. L’adozione degli strumenti di allerta, se non prorogati, potrebbero di fatto vanificare il beneficio normativo di rinvio delle perdite.
Nel contesto della “gestione delle perdite” per l’anno 2020 vi sono altri interventi normativi che permettono di attenuare l’incidenza delle perdite:
- la facoltà di non applicare gli ammortamenti nell’esercizio 2020;
- la facoltà della rivalutazione, anche ai soli civilistici, dei beni strumentali compresi gli immobili.
AI FINI FISCALI
La normativa recente non ha previsto modifiche rispetto al DDL di bilancio 2019 e quindi continua ad applicarsi il regime esistente. Tuttavia, per effetto delle disposizioni introdotte a far data dal 2019, il trattamento delle perdite fiscali è diversificato in funzione del periodo di formazione: ante e post 2018.
Per le perdite successive al 2018, in sostanza, per tutti i soggetti (società di capitali, società di persone e ditte individuali) indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, le perdite fiscali conseguite possono essere riportate senza limiti di tempo. Le perdite riportabili sono deducibili nel limite dell’80% del reddito imponibile che incrociano.
In sintesi:
Società di capitali ed enti soggetti IRES | Senza limite temporale di riporto e deducibilità nel limite dell’80% del reddito. Per i primi tre anni di svolgimento dell’attività non vi è limite alla quota di deducibilità | ||
Professionisti |
Compensazione orizzontale con altri redditi di periodo. L’eccedenza viene persa |
||
Individuali e società persone |
Contabilità ordinaria |
Fino al 2017 nessun limite per le perdite dei 5 anni precedenti |
Dal 2018 deducibilità pari all’80% senza alcun limite temporale |
Contabilità semplificata | Fino al 2017 come per professionisti
Dal 2017 al 2019: regime transitorio |
Dal 2020 deducibilità pari all’80% senza alcun limite temporale |
Quindi le perdite relative all’esercizio 2020 sono deducibili nel limite dell’80% del reddito imponibile che incrociano negli esercizi successivi.
Eusebi Stefano