SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)

LE NUOVE REGOLE PER L’INVIO DEI DATI

PROROGA SCADENZE DI TRASMISSIONE

(Decreto MEF del 19.10.2020 – Decreto Ministeriale del 29.01.2021)

Con Decreto Ministeriale del 29.01.2021, vengono ridefinite le scadenze di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. Di seguito vengono riepilogati i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema T.S., le novità 2020-2021 e le nuove scadenze di invio.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI AL S.T.S.

Sono obbligati all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie i seguenti soggetti:

  • Farmacie pubbliche e private;
  • Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art. 70 c. 2 Dlgs 193/2006);
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
  • Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercizi commerciali (Parafarmacie);
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Strutture sanitarie militari;
  • Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi;
  • Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13.08.2018 quali:

 – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

 – Tecnico audiometrista o tecnico audioprotesista;

 – Tecnico ortopedico;

 – Dietista;

 – Tecnico di neurofisiopatologia;

 – Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

 – Igienista dentale;

 – Fisioterapista;

 – Logopedista;

 – Podologo;

 – Ortottista e assistente di oftalmologia;

 – Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

 – Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

 – Terapista occupazionale;

 – Educatore professionale;

 – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

 – Assistente sanitario.

  • Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

NOVITA’ PREVISTE DAL DECRETO DEL M.E.F.

Il Decreto del MEF prevede:

  • per le spese sostenute a decorrere dal primo gennaio 2020;
  • che i soggetti di cui sopra, tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • relativamente ai dati dei documenti fiscali da loro emessi nei confronti dei propri clienti:

 – alla trasmissione dei medesimi dati;

 – compresa l’indicazione delle modalità di pagamento da parte dei propri clienti;

NUOVI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con Decreto Ministeriale del 29.01.2021 vengono ridefinite le scadenze di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema T.S.:

  • entro l’ 8 febbraio 2021 per le spese sostenute nel 2020;
  • entro il 31 luglio 2021 per le spese sostenute nel I° semestre 2021;
  • entro il 31 gennaio 2022 per le spese sostenute nel II° semestre 2021;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal I° gennaio 2022.

SISTEMA TESSERA SANITARIA 2020

A partire dal I° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:

  • L’indicazione delle modalità di pagamento.

SISTEMA TESSERA SANITARIA 2021

A partire dal I° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema T.S. provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:

  • L’indicazione delle modalità di pagamento (già previsto dal 2020);
  • L’indicazione del tipo documento fiscale:

 – “D” documento commerciale;

 – “F” fattura.

  • L’indicazione dell’aliquota ovvero natura Iva dell’operazione;
  • L’indicazione dell’ “esercizio dell’opposizione” da parte del cittadino alla messa a disposizione dei suoi dati all’Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata.

ESERCIZIO DELL’OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO

L’art. 3 del D.M. 31.07.2015 concede al cittadino la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:

  • L’opposizione può essere esercitata anche con semplice comunicazione verbale;
  • Il soggetto obbligato all’invio dei dati al Sistema T.S. deve annotare sia sulla propria copia del documento commerciale o fattura, sia sull’originale da consegnare al cliente, la seguente dicitura:

 – “il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema T.S. ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31.07.2015”.

INVIO GIORNALIERO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema T.S. che per certificare le operazioni di vendita utilizzano l’ R.T. – Registratore Telematico (farmacie, ottici, sanitarie…) hanno l’obbligo, dal 2021:

  • Di comunicare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema T.S.;
  • Utilizzando l’ R.T. – Registratore Telematico;
  • Inviando i dati giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

FATTURE EMESSE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO CON PAGAMENTO NELL’ANNO SUCCESSIVO

I dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema T.S. tenendo conto della data di avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente (c.d. criterio di cassa).

SPESE SANITARIE PAGATE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSISTITO

Le spese sanitarie vanno comunicate al Sistema T.S. anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato “in nome e per conto” dell’assistito da parte delle Assicurazioni o dei Fondi Sanitari (c.d. pagamento in convenzione diretta) ed il documento di spesa sia intestato all’assistito. Se il documento di spesa fosse invece intestato direttamente all’Assicurazione o al Fondo che ne ha sostenuto il pagamento.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it