REGIME FORFETTARIO
CONSERVAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO
(Provvedimento AdE del 30.04.2018 – Circolare AdE n. 9/E del 2019)
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA A “FORFETTARIO”
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 prevede, nel caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un contribuente in regime forfetario, il seguente percorso:
- inserimento del codice convenzionale “0000000” nel campo “codice destinatario” del file relativo alla fattura elettronica;
- recapito da parte dello SdI della fattura elettronica sul cassetto fiscale del contribuente forfetario e messa a disposizione al cedente/prestatore di un duplicato informatico;
- comunicazione tempestiva, da parte del cedente/prestatore, al contribuente forfetario, che l’originale della fattura è a sua disposizione nel suo cassetto fiscale. Tale comunicazione deve avvenire per vie diverse dallo SDI, mediante consegna di copia informatica (email) o analogica della fattura elettronica (c.d. “copia di cortesia”).
Codice destinatario: per evitare l’onere di “recuperare” la fattura elettronica sul proprio cassetto fiscale, il contribuente forfetario ha la possibilità di accedere sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi) dove è possibile accedere alla funzione “Registrazione delle modalità prescelta per la ricezione del file fatture” ed indicare l’indirizzo ove devono pervenire le fatture elettroniche.
Grazie a tale modalità lo SdI, fra tutte, considera come prioritaria la modalità indicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, nel caso in cui venga registrato il “codice destinatario”, lo SdI recapiterà la fattura elettronica su tale indirizzo (questo a prescindere dall’indirizzo indicato dal cedente/prestatore nel file XML).
FORNITORE E CLIENTE ENTRAMBI FORFETTARI
Riprendendo quanto previsto per il ciclo attivo, qualora anche il cedente/prestatore sia un contribuente forfetario, la fattura potrà essere emessa e ricevuta con modalità cartacee.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE
L’Agenzia delle Entrate, ponendo fine ad un dubbio creato da una FAQ presente sul sito della stessa Agenzia, nella circolare n. 9/E del 2019 ha chiarito che non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche ricevute anche nel caso in cui il contribuente in regime forfettario abbia:
- comunicato ai propri fornitori il codice destinatario;
- comunicato l’indirizzo PEC sul quale intende ricevere le fatture elettroniche;
- registrato il codice destinatario sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto in tal caso sussiste l’obbligo di conservazione della documentazione in formato cartaceo delle fatture ricevute, infatti i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalle scritture contabili ma sono tenuti alla conservazione dei documenti.
Festini Fabrizio